Prescrizione dell'Ici
Da L'Esperto Risponde
Non vale, perché non ha nessun rilievo la data in cui l'agente postale ha materialmente «registrato» la raccomandata. Il principio che sta alla base del «doppio termine di perfezionamento della notificazione» è che, sul notificante (nel quesito, sul Comune), non possono gravare i ritardi dell'agente postale nel recapitare l'atto a destinazione (Corte costituzionale, sentenza n. 477 del 2002). Dal che la regola, ora contenuta nell'articolo 149 del codice di procedura civile, per la quale «la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario». Il principio codicistico non cambia se - trattandosi di notificazioni con raccomandata ordinaria - l'atto da recapitare è consegnato, anziché all'ufficiale giudiziario, all'Ufficio postale, prima che si compia la decadenza (nel caso del tributo addebitato al lettore, la decadenza si compiva il 31 dicembre 2014). In altre parole, l'accertamento inviato al lettore non è tardivo se il Comune è in grado di provare che esso è stato consegnato alle Poste, per la spedizione, entro la fine del 2014: siccome la raccomandata sembra essere stata spedita il 23 dicembre (come da timbro di partenza), la notificazione è tempestiva.