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Imu e data di accatastamento

di Gianni Marchetti

La domanda

Ho costruito un'autorimessa con permesso di costruire del 13/08/08. I lavori sono iniziati il 04/02/09 e terminati il 31/12/11. L'ho accatastata (prima della fine lavori) il 22/03/11. Il regolamento comunale, per l'Imu, prevede che: “i fabbricati di nuova costruzione sono soggetti all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori”. Quindi, dalla data di fine lavori, ho regolarmente pagato l'Imu. Il comune ha ora notificato avviso di accertamento sostenendo che l'imposta andava pagata dalla data di accatastamento indipendentemente dalla fine lavori, citando la sentenza della corte di cassazione n.24924 del 2008. Devo ritenere che tale sentenza abbia annullato tutti i regolamenti comunali che prevedono il pagamento della tassa a far data dalla fine lavori?

Da L'Esperto Risponde

Dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; “. Concetto ribadito dalla Sentenza della Cassazione, richiamata dal lettore: l'Ici (così come, del resto l'Imu, ha natura “reale” e il relativo presupposto è integrato dal possesso del fabbricato non rilevando la capacità di produrre reddito né, se non nei limiti della riduzione del prelievo, l'eventuale inagibilità o inabitabilità del fabbricato medesimo, con la conseguenza che l'iscrizione in catasto del fabbricato, ancorché ancora in corso di costruzione, determini la realizzazione del presupposto impositivo indipendentemente dalla circostanza riguardante l'ultimazione dei lavori. La sentenza richiamata, del resto, si inserisce in un orientamento costante della giurisprudenza della Cassazione, secondo il quale, «in tema di imposta comunale sugli immobili, ai fini dell'assoggettabilità ad imposta di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dall'articolo 2 Dlgs 30 dicembre 1992 n.504, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all'imposta» (Cass. 23 giugno 2019, n. 15177). Del resto, se l'autorimessa è stata accatastata in data 22 marzo 2011, significa che , a tale data, era servibile all'uso cui era destinata: la normativa in materia prevede, infatti, che si debba procedere all'accatastamento entro trenta giorni dal momento – che dovrebbe coincidere con la data di ultimazione dei lavori – in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati. Il comportamento del Comune è, pertanto, corretto alla luce della normativa vigente. Per inciso, va rilevato che i regolamenti comunali, di norma, richiamano integralmente il disposto della norma, prevedendo l'insorgere del presupposto impositivo nel momento di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, l'effettiva utilizzazione e/o accatastamento del fabbricato.

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