Immobile a San Marino
Da L'Esperto Risponde
La risposta è negativa, nel senso che il dato letterale della Convenzione, citato dal lettore, va inteso come conferma della facoltà per entrambi gli Stati (quello in cui si trova l'immobile e quello della residenza del contribuente) di assoggettare a tassazione il reddito derivante dall'immobile, rinviando al riguardo alla specifica normativa nazionale. In nessun caso può essere interpretato come una facoltà, in capo al contribuente, di scegliere autonomamente se assoggettare o meno a tassazione un reddito. Su queste basi, considerando che la normativa fiscale italiana prevede che i redditi derivanti dagli immobili esteri sono assoggettabili a tassazione in capo ai soggetti fiscalmente residenti in Italia, si conferma che il relativo reddito dovrà concorre alla formazione del reddito imponibile italiano, fermo restando il diritto al credito per le imposte estere.