L'esperto rispondeFisco

Detrazione e intestazione fatture per comproprietari

di Marco Zandonà

La domanda


Una casa è divisa in due appartamenti. Comproprietari dell'immobile, quote indivise, sono la mamma che vive con un figlio ( comproprietario) in un appartamento e l'altro figlio ( comproprietario) che vive nell'altro appartamento.
Dovendo sostituire la caldaia con una nuova a condensazione e volendo beneficiare del 65% quale intervento di manutenzione straordinaria, si chiede come debbano essere intestate le fatture/a. I due figli intendono pagare loro i lavori svolti al 50%, escludendo la madre anziana. E' meglio una fattura unica con 2 codici fiscali, due fatture separate oppure si deve costituire un “condominio minimo” essendo la caldaia ubicata in un bene comune dell'immobile?

Da L'Esperto Risponde

Tra gli interventi che fruiscono del 65% (articolo 1, comma 139, legge 147/2013) rientrano anche quelli per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) mediante l'installazione di caldaie a condensazione, con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, ivi compresa la installazione delle valvole termostatiche in tutti gli alloggi. Per tali interventi, il valore massimo della detrazione è pari a 30.000 euro (Decreto attuativo 19 febbraio 2007), con riferimento a ciascuna unità immobiliare. Per poter beneficiare della detrazione del 65% è venuto meno l'obbligo, da parte del contribuente, di acquisire l'attestato di qualificazione energetica. I soggetti interessati al beneficio, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, sono tenuti ad acquisire la seguente documentazione: asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti (artt. 6-9 del D.M. 19 febbraio 2007e allegato A Decreto 11 MARZO 2008); scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all'Allegato E del Decreto 19 febbraio 2007. La scheda informativa deve essere inviata telematicamente all'ENEA entro 90 giorni dal collaudo dell'intervento. Nell'ipotesi di sostituzione dell'impianto di riscaldamento al servizio dell'intero edificio residenziale (riscaldamento centralizzato), l'intervento è considerato come eseguito sulle parti comuni e tutti gli adempimenti sono effettuati dall'amministratore. Con riferimento agli interventi di ristrutturazione su parti comuni condominiali, l'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 11/E/2014, chiarisce che nel caso di “condominio minimo”, ossia un edificio composto da non più di otto condomini (per il quale non è previsto l'obbligo di nominare un amministratore), quest'ultimi, per poter fruire della detrazione IRPEF per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni, devono obbligatoriamente richiedere il codice fiscale del condominio ed eseguire tutti gli adempimenti a nome del condominio stesso. A tal riguardo, viene specificato che i bonifici (unico a nome dei due fratelli o separato ciascuno per la propria quota) per il pagamento delle spese devono indicare, sia il codice fiscale del condominio che quello del condomino che effettua il pagamento. Anche se detto espressamente solo per la detrazione del 50% (articolo 16 bis del TUIR 917/1986 e articolo 1, comma 139 legge 147/2013, guida al 36%-50% su www.agenziaentrate.it), ciò vale anche per la detrazione del 65%. Nel caso di specie l'importo detraibile può esser suddiviso anche solo tra i due fratelli che sostengono le spese 8 e non anche con la madre comproprietaria dell'edificio) e che risultino intestatari delle fatture (unica con due nominativi o due separate con l'indicazione del proprio nome).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©