Condominio

Unico contratto di fornitura idrica in due condomìni: in caso di inadempienza, a chi il decreto ingiuntivo?

Non è opponibile al creditore il patto interno con cui gli edifici hanno deciso di dividere le spese tra di loro

di Ivana Consolo

Cosa succede se, a fronte di un unico e formale contratto di fornitura di beni e/o servizi, vi sono due effettivi soggetti che ne fruiscono? Un'eventuale responsabilità per inadempimento, nei confronti di chi dovrà essere fatta valere? Ce lo spiega il Tribunale di Napoli, con la sentenza civile numero 4082 del 27 aprile ultimo scorso, che si appalesa come un provvedimento estremamente facile da comprendere, poiché connotato da grande pragmaticità.

La vicenda
Una società fornitrice del servizio idrico, chiedeva ed otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio che risultava essere il formale intestatario dell’utenza. Quest’ultimo, proponeva tempestiva opposizione, invocando la nullità del provvedimento per difetto di legittimazione passiva: a dire del condominio ingiunto, il contratto di somministrazione idrica, pur essendo unico, faceva in realtà riferimento a due distinti fabbricati, risultanti dalla divisione dell’unico stabile che esisteva originariamente. In buona sostanza, a seguito della separazione degli edifici, non si era provveduto a sottoscrivere un nuovo e distinto contratto di somministrazione, poiché entrambe le compagini condominiali avevano deciso, di comune accordo, di continuare a fruire di quello unico originariamente predisposto.

Ma come facevano i due stabili a regolamentare la ripartizione dei consumi?Ebbene, il condominio ingiunto illustrava, in corso di causa, l'accordo interno che si era raggiunto tra i condòmini: si provvedeva alla ripartizione delle spese in ragione del 64% dell'importo a carico di uno dei fabbricati, e del 36% a carico dell'altro. Ma, sempre secondo l'assunto dell'opponente, ben presto questa organizzazione interna aveva iniziato a «mostrare la corda»: difatti, l’amministrazione dell’altro fabbricato, da diverso tempo risultava inottemperante al pagamento della sua quota, tanto che l’opponente aveva più volte richiesto sia la separazione dei contatori, e quindi delle fatture, sia che l’altro plesso abitativo versasse direttamente la sua quota al fornitore.

Avendo dunque menzionato l'altro condominio, la sua chiamata in causa da parte dell'opponente diveniva inevitabile, esattamente come la richiesta di porre a suo esclusivo carico la responsabilità per l'inadempimento. Quali sono le argomentazioni difensive addotte dalla società di fornitura del servizio idrico? Ebbene, l'opposta respingeva tutte le asserzioni dell'opponente; sostenendo che l'amministratore del condominio ingiunto avesse sottoscritto ben due atti di ricognizione del debito, e che il condominio terzo chiamato in causa avesse regolarmente saldato ogni sua pendenza.

La decisione del Tribunale
A fronte di tale peculiare vicenda, il Tribunale di Napoli, con la sentenza in esame, interviene per individuare il principio pratico applicabile al caso di specie.Anzitutto, viene sgomberato il campo dalle questioni prettamente attinenti allo scambio di vicendevoli accuse tra le parti.Dagli atti e documenti di causa, era emersa in modo lapalissiano l’infondatezza della tesi difensiva del condominio ingiunto; difatti, nell’atto di opposizione ed in quelli successivamente rassegnati, non era mai stato documentalmente dimostrato il pagamento della propria quota parte di spettanza nei confronti della società di fornitura.

L'altro condominio, in qualità di terzo chiamato in causa, aveva invece dimostrato senza alcuna difficoltà di avere correttamente adempiuto al saldo della propria quota parte di debito, provvedendo a versare il dovuto direttamente nelle mani della società opposta. A sua volta, la società del servizio idrico aveva esibito le prove documentali del pagamento del terzo, prodotto due distinti atti di ricognizione di debito sottoscritti dall'opponente, dimostrato che il soggetto debitore fosse proprio il condominio ingiunto.Sarebbero state sufficienti tali oggettive risultanze per confermare la piena validità del decreto ingiuntivo, e conseguentemente riconoscere la tenutezza dell'ingiunto al pagamento.

Il ragionamento dei giudici
Ma il Tribunale di Napoli va oltre, e procede con l'individuazione del principio applicabile ai fini della corretta individuazione della legittimazione passiva.Ebbene, secondo i giudici partenopei, le anomalie insorte rispetto alla regolamentazione dei rapporti interni tra i condòmini, di cui fa menzione l'ingiunto nella propria tesi difensiva, non possono essere fatte valere nei confronti della società fornitrice dell'acqua, che è totalmente e comprensibilmente estranea agli accordi tra le due compagini condominiali, che quindi non sono affatto opponibili alla stessa.

Qual è dunque il principio pratico individuato ed applicato dal Tribunale di Napoli al caso di specie? È presto detto: anche se della fornitura idrica beneficiano due compagini condominiali, la responsabilità per inadempimento sarà da porre a carico del condominio che risulti formalmente intestatario del contratto di somministrazione, non essendo opponibile al creditore il patto interno con cui gli edifici hanno deciso di dividere le spese tra di loro.

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