Condominio

La sostituzione del materiale degli infissi lede il decoro architettonico

La menomazione dello stesso ha sempre come conseguenza un pregiudizio economico

di Annarita D’Ambrosio

Le numerose sentenze sul decoro architettonico introducono sempre nuovi dettagli sulla lesione che può produrre il condomino quando interviene a modificare l’armonia dello stabile. Sono pronunce importanti in tempi di cantieri aperti per il superbonus e per il bonus facciate. L’ultima in ordine di tempo arriva dalla Cassazione, la numero 37732/2021 depositata il 1° dicembre.

La vicenda
Al centro della decisione la realizzazione nel retro di uno stabile, a Napoli, di una veranda chiusa. Gli originari infissi in legno Douglas erano stati sostituiti da infissi in alluminio preverniciato bianco. A rivolgersi all’autorità giudiziaria era stato perciò il condominio che aveva agito contro proprietario e conduttore dell’appartamento lamentando che detti interventi non fossero stati autorizzati non solo dal condominio ma neppure dalla Sovrintendenza pur trattandosi di fabbricato sottoposto a vincolo paesaggistico. Erano altresì interventi che arrecavano danno estetico all’edificio a causa dell’utilizzo di materiali diversi da quelli costruttivi.

La lesione del decoro
Risolta la questione procedurale sottesa alla vicenda e relativa alla richiesta di cancellazione della causa dal ruolo per tardiva costituzione del condominio in secondo grado, i giudici di legittimità ribadiscono alcuni concetti importanti in tempi di bonus edilizi. «Costituisce innovazione lesiva del decoro - confermano i giudici - non solo quella che alteri le linee architettoniche, ma anche quella che si rifletta negativamente sull’aspetto armonico, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio» (Cassazione 18928/2020; Cassazione 14607/2012; Cassazione 10350/2011). Non rileva neppure il grado di visibilità delle innovazioni contestate, ovvero la presenza di altre pregresse modifiche allo stabile non autorizzate (Cassazione 851/2007).

Il danno economico che sempre produce
I giudici precisano poi che anche l’entità del danno economico prodotto non ha importanza perchè «il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che costituisce una qualità del fabbricato». L’indagine volta a stabilire se un’innovazione determini o meno alterazione del decoro spetta al giudice di merito - si ribadisce - e non è sindacabile in Cassazione. Nel caso specifico era stata alterata la caratterizzazione uniforme degli infissi della facciata. La presenza di pregressi elementi di disomogeneità non giustifica e rende leciti ulteriori interventi, conclude la Suprema corte. Ricorso pertanto rigettato.

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