Condominio

Il condizionatore non può ostacolare l'uso del terrazzo condominiale

Le emissioni gassose e i flussi di aria calda impedivano agli condomini di utilizzare il lastrico solare come lavatoio/stenditoio

di Giulio Benedetti

L'articolo 1117 quater Codice civile afferma che ogni condòmino può attivarsi per fare cessare, anche mediante azioni giudiziarie, le attività che incidono negativamente sulle destinazioni d'uso delle parti comuni. La tutela delle cose comuni condominiali avviene anche mediante la diffida irrogata dall'amministratore condominiale che può convocare l'assemblea condominiale per fare cessare la violazione. La Cassazione con l’ordinanza 35946/2021 ha dato attuazione a tale articolo ed ha rigettato il ricorso di un condòmino avverso la sentenza del giudice di appello, la quale gli aveva ingiunto di rimuovere l'unità esterna di un condizionatore che aveva installato sul terrazzo condominiale.

Le limitazioni d’uso per gli altri condòmini
Il funzionamento di tale motore, posizionato in prossimità delle vasche dei lavatoi e dei fili predisposti per stendere la biancheria, comprometteva in modo significativo, per le emissioni gassose e per i flussi di aria calda, la possibilità di utilizzo del terrazzo comune. I condòmini danneggiati chiedevano al Tribunale di essere reintegrati o mantenuti nel possesso del terrazzo/lastrico solare adibito a lavatoio/stenditoio e di fare rimuovere dal condòmino, a sua cura e spese, l'unità esterna del condizionatore. Il Tribunale e la Corte di Appello accoglievano la domanda e ordinavano al condòmino di rimuovere l'unità e di rispristinare la situazione precedente.

La tutela possessoria
La corte di Cassazione respingeva i motivi del ricorrente e richiamava la propria giurisprudenza per cui, quando si verifichi una lesione della situazione possessoria, il termine per proporre l ’azione decorre dal primo atto lesivo, quando quelli successivi si leghino al primo. Il giudice di legittimità sosteneva che nel condominio il godimento delle cose comuni da parte dei condòmini è oggetto della tutela possessoria quando uno di essi abbia causato alla comunione la privazione o la turbativa del loro compossesso, e non quando il condòmino, nell'esercizio delle facoltà ricomprese nel suo diritto di comproprietà, abbia immutato lo stato della cosa comune, ma senza privare o turbare il compossesso degli altri condòmini.

La Cassazione, nel caso trattato, non può sindacare l'apprezzamento del giudice, basato sulla valutazione delle risultanze processuali e quando è adeguatamente motivato, la sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive dello spoglio e della molestia. La Corte di appello affermava che il ricorrente non ha dimostrato il proprio assunto, ovvero che solo alcuni condòmini (gli appellati) utilizzavano il lastrico solare per lavare o stendere i panni e che la frequenza di utilizzo sarebbe stata modesta. Invero le testimonianze assunte dal giudice di merito dimostravano l'esatto contrario. Per la soccombenza del ricorrente la Cassazione lo condannava a pagare le spese di giudizio dei controricorrenti e a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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