Condominio

Compenso dell’amministratore per il superbonus, usiamo il 2% della legge per la ricostruzione

Quanto vale l’amministratore? Dalla ricostruzione post sisma l’onorario per la riqualificazione energetica

di Glauco Bisso

Quanto vale l'amministratore? Dalle norme sulla ricostruzione post sisma emergono delle chiare indicazioni per costruire l'onorario per la riqualificazione energetica.
Un onorario dell'amministratore, quindi,, compreso nell'aiuto dello Stato, determinato dalla legge. A dire quanto vale l'amministratore di condominio negli aiuti per la ricostruzione post sisma è il Dl 189/2016, Legge 229/2016, che all'articolo 34, co.5, fissa la “misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio”. Criteri e modalità di erogazione del contributo sono definiti con i provvedimenti da emanare da parte del Commissario per la ricostruzione, ora contenuti nel Testo Unico della ricostruzione privata, che ha terminato il 14 settembre 2021 la fase di pubblica consultazione.

Il compenso
I limiti massimi di quanto pagato dallo Stato per le attività professionali dell'amministratore di condominio sono fissati nella parte quinta, titolo I, Capo 2 del medesimo Testo unico: 2% del costo dell'intervento di importo fino a 100.000 euro; 1,5% da 100.000 euro a 250.000; 0,8% da 250.000 euro e fino a 500.000; 0,5% da 500.000 euro e fino a 2.000.000; 0.2% per quanto supera i 2.000.000 euro. Il pagamento avviene a SAL, previa dimostrazione dell'attività professionale svolta, approvata e deliberata dall'assemblea dei condòmini e dei consorziati.

Le incompatibilità
E' vietato all' amministratore di condominio svolgere altra prestazione tecnica, essere progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza nei cantieri o collaudatore. Non deve avere avuto con l'impresa esecutrice dei lavori e con le imprese subappaltatrici rapporti di collaborazione.

Deve essere prodotta, prima dell'inizio dei lavori, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante l'insussistenza delle incompatibilità indicate.

Deve possedere tutti i requisiti previsti dall'Art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Anche per la riqualificazione energetica
Il fattore “A”, il ruolo attivo dell'amministratore di condominio, è determinate non solo per gli interventi di ricostruzione ma anche per la riqualificazione energetica da bonus e superbonus. Il provvedimento di legge si riferisce alla ricostruzione post sisma. Può offrire un'indicazione in assoluto ai proprietari per stimare onorario e requisiti di chi fa l'amministratore di condominio.

Fornisce anche un elemento nuovo, anche all'Agenzia delle Entrate, per valutare in modo diverso l'attività dell'amministratore, non più svolta da chiunque, ma in modo professionale, inerente la realizzazione degli interventi e quindi ammessa ad essere ricompresa del contributo dello Stato anche fiscali.

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