Condominio

Il condominio paga 400mila euro per avere sbarrato la strada privata con servitù di pubblico passaggio

Chi occupa senza permesso il suolo pubblico deve corrispondere al Comune l’indennità di occupazione abusiva

di Giulio Benedetti

La strada era privata ma con servitù di uso pubblico, abastanza larga da farci passare autovetture e con un’uscita su un parco pubblico. Invece il condominio aveva messso una sbarra a livello all’inizio e un cancello chiuso alla fine. Abbastanza perché il Comune, dopo un lungo contenziosso, ottenersse il pagamento per l’occupaazione abusivaa con una cifra enorme, dato il protrarsi nel tempo della «privatizzazione»: 400mila euro, più 8mila di spese processuaali. Lo ha deciso la Cassazione con l’ordinanza 28869/2021 , depositata ieri,

La vicenda
Il condominio che occupa , senza autorizzazione , il suolo pubblico deve quindi sempre corrispondere al Comune l’indennità di occupazione abusiva degli spazi pubblici.
Il condominio ricorreva al Tribunale per ottenere l’annullamento dell’avviso contenente l’ingiunzione di pagamento di euro 400.000, quale somma dovuta per l’occupazione abusiva del suolo pubblico , per la contestata violazione amministrativa degli artt. 14 e 14 bis del Regolamento Cosap, a causa dell’occupazione della sede stradale delimitata con sei parapedonali e con una sbarra mobile, per una superficie totale di 12x80 metri, cioè circa 96 metri quadrati. Che sono costati molto cari al condominio.

Il Tribunale e la Corte di Appello rigettavano l’opposizione e condannavano il condominio al pagamento delle spese di entrambi i giudizi. Il giudice di appello affermava la fondatezza e la congruità della sanzione , poiché il Comune aveva accertato l’esistenza di una strada privata delimitata , pur se era soggetta a servitù di pubblico passaggio , e realizzata dal condominio.

La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione (ordinanza 28869/2021) rigettava il ricorso proposto dal condominio, condannandolo al pagamento delle spese processuali a favore del Comune e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato . Il giudice di legittimità affermava che la Corte di appello , confermando la sentenza del Tribunale, aveva accertato che il tratto di strada su cui si affacciava il condominio , pur avendo natura privata , era soggetta , per le sue caratteristiche , alla servitù di passaggio pubblico, per cui era legittima la richiesta del Comune della corresponsione dell’indennità di occupazione e per la violazione del regolamento comunale. P

er la Cassazione la servitù di uso pubblico consisteva in un peso posto a carico di un immobile per consentire un’attività a beneficio di una collettività , e rispondeva ad esigenze di carattere generale ed era diretta a realizzare un interesse generale di passaggio o di altro. I beneficiari di tale servitù sono gli appartenenti ad una comunità di persone e la stessa deve essere idonea a perseguire un fine di pubblico interesse, attraverso il suo esercizio da una comunità indistinta di persone.

La servitù non poteva dichiarasi estinta per il suo mancato uso , perché occorre che il Comune la dichiari tale con un atto formale. Il giudice di legittimità sosteneva che , per la legge n. 2248/1865, le opere realizzate sulle strade comunali e sui vicoli ad esse adiacenti rispondono alla presunzione di proprietà pubblica , in quanto facenti parti del complesso viario comunale.

Pertanto la Corte di appello correttamente confermava l’assunto del Comune per cui , sulla base dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, sono soggette ad imposizione anche le occupazioni eseguite su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio . Per la Corte di cassazione il giudice di appello aveva giustamente calcolato l’indennità dovuta in base alla superficie complessiva sottratta all’esercizio di tale servitù, per il conseguimento di un vantaggio del condominio e aveva rapportato l’indennità alla dimensione dell’area rimasta interclusa ad opera dell’intervento condominiale.

Quindi doveva essere respinta l’obiezione della difesa del condominio per cui l’indennità avrebbe dovuta essere ridotta solo all’area occupata dalla sbarra e dai parapedonali. Infatti la Corte di Cassazione richiamava l’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 per cui la superficie effettivamente occupata doveva intendersi quella interamente sottratta all’uso indiscriminato della collettività e, quindi, nel caso trattato, doveva riguardare la complessiva area interclusa per effetto della condotta del Condominio e non si poteva ricorrere a diversi criteri di calcolo.

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