Condominio

È sanzionato il concerto musicale rumoroso anche se autorizzato

Anche se nel luogo di svolgimento della manifestazione il Comune non aveva realizzato il piano di zonizzazione acustica imposto dalla legge regionale

di Giulio Benedetti

La legge quadro sul rumore (legge 447/1995) sanziona il concerto rumoroso con emissioni superiori ai limiti stabiliti dal Dpcm 1° marzo 1991. È la conclusione della Cassazione cui è giunta l’ordinanza 20065/2021 che ha respinto il ricorso di due organizzatrici di un concerto musicale avverso la sanzione amministrativa irrogata dal Comune per il superamento dei limiti di emissioni rumorose stabilite dal Dpcm citato.

Il caso trattato
Le ricorrenti realizzavano un evento musicale e venivano sanzionate dal Comune: ricorrevano al Giudice di pace affermando di essere stati autorizzate dal Comune e che la sanzione non poteva essere irrogata in quanto il Comune non aveva realizzato il piano di zonizzazione acustica imposto dalla legge regionale e che pertanto non aveva definiti i limiti di rumorosità nel territorio.

Il giudice di pace respingeva il ricorso e le ricorrenti ricorrevano al Tribunale il quale rigettava il gravame e le condannava a pagare spese del giudizio. Il Tribunale affermava che dal raffronto dei dati di misurazione dell'Arpa e quelli del Dpcm primo marzo 1991 emergeva il superamento dei limiti differenziali relativi all'ora notturna e che non vi era un'illogicità tra il rilascio dell'autorizzazione a svolgere il concerto e l'irrogazione della sanzione.

I principi della Cassazione
Il giudice di legittimità ha respinto il ricorso in quanto ha stabilito i seguenti principi di diritto:
- la legge regionale Friuli Venezia Giulia 16/2007 afferma che nelle more dell'entrata in vigore dei piani comunali di classificazione acustica si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 6 del Dpcm 1° marzo 1991;
- la corte di Cassazione nella sentenza 28386/2011 dichiara che il superamento dei valori limite differenziali di rumore nell'esercizio o nell'impiego di sorgente di emissioni sonore costituisce l'illecito amministrativo previsto dall'articolo 10 della legge 447/1995, anche se si verifichi in un Comune che non abbia adottato il piano di zonizzazione acustica;
- il termine per l’adozione dei piani di zonizzazione acustica non è perentorio poiché il legislatore è intervenuto in più occasioni a prorogarlo.

Conclusioni
Pertanto, non è condivisibile l'assunto dei ricorrenti per cui nelle more dell'adozione dei piani di zonizzazione e di classificazione acustica si applicano solo i limiti assoluti alle emissioni sonore.La Cassazione, nel respingere il ricorso, condannava le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio del Comune, intervenuto nel giudizio, e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.

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