Condominio

Legittima l'adozione del regolamento giudiziale nel caso in cui l'assemblea non raggiunga un'intesa

La pronuncia in esame si innesta del dibattito giurisprudenziale che non ha posizioni univoche sull’argomento

di Fulvio Pironti

La pronuncia del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata il 13 gennaio 2021, è meritevole di attenzione in quanto rappresenta una rara applicazione in tema di formazione giudiziale del regolamento della comunione. Il nodo dipanato dal decidente poneva l'interessante questione: se era possibile percorrere la via giudiziaria per domandare la formazione coatta del regolamento in difetto di approvazione assembleare.

La vicenda giudiziaria
Quarantuno comunisti, premettendo che la bozza del regolamento non aveva conseguito l'approvazione assembleare, adivano il Tribunale di Civitavecchia per l'accertamento della comunione tra lottisti di un comparto e per ottenere la sua regolamentazione. Nello specifico, chiedevano al tribunale di accertare e dichiarare l'esistenza della comunione sulle aree private (strade, piazze, condotte fognarie ed ogni altro spazio comune) fra i titolari di diritti reali sugli immobili ricompresi nel comprensorio indicando, all'esito della Ctu, le aree e gli immobili interessati con le relative particelle. In conseguenza, domandavano la costituzione della comunione mediante redazione di un regolamento corredato di tabelle millesimali.

Si costituiva una pletora di convenuti, interventori adesivi e l'impresa costruttrice. Con vari distinguo, aderivano alle richieste attoree tese alla costituzione dell'organo comprensoriale al fine di raggiungere l'obiettivo di una gestione ottimale. Il decidente nominava il Ctu demandandogli l'accertamento della comunione fra i proprietari del comparto, previa identificazione dei beni ed impianti comuni, e la redazione del regolamento della comunione con annesse quote millesimali.

L’adozione giudiziale del regolamento
Il giudicante, basando i passaggi motivi sulle risultanze peritali, accoglieva la domanda dichiarando l'esistenza della comunione fra tutti i titolari dei diritti reali sugli immobili comprensoriali e disponendo l'applicazione del regolamento alla comunione in uno alle tabelle millesimali. In definitiva, la sentenza legittima l'adozione del regolamento giudiziale nel caso in cui l'assemblea non raggiunga l'intesa per formarlo.

Le tesi giurisprudenziali e dottrinali
Il dibattito giurisprudenziale si snocciola su una biforcazione, quella possibilista (Tribunale Palermo 23 giugno 1968) e negazionista (Appello Bari 24 ottobre 1973) circa la praticabilità dell'azione diretta a conseguire il regolamento giudiziale. La dottrina è contrapposta su quale forma debba rivestire il titolo formativo: se, come nel caso di specie, una sentenza (derivante da un procedimento cognitivo) o un decreto camerale (derivante da un procedimento di volontaria giurisdizione). Altro dibattito verte sull'articolo 1105, comma 4, Codice civile, il quale dispone che se non si adottano i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, o non si forma una maggioranza, ciascun comunista può ricorrere all'autorità giudiziaria. Nell'ampio ventaglio delle possibilità di intervento sostitutivo del giudice camerale, dirette ad evitare pregiudizi alla cosa comune, rientrerebbe l'adozione del regolamento della comunione a causa della inconcludenza e inerzia della compagine assembleare.

La giurisprudenza di legittimità
Si registrano isolate posizioni degli ermellini. La linea possibilista chiarisce che il titolo giudiziale formativo riveste la forma della sentenza. Sostiene che i regolamenti adottati coattivamente - quindi in forza di sentenza attuativa del diritto potestativo dei partecipi di conseguire la formazione del regolamento della comunione - in correlazione con la natura del titolo giurisdizionale che ne costituisce la fonte hanno, ai sensi dell’articolo 2909 Codice civile, efficacia vincolante per tutti i comunisti (Cassazione 1° febbraio 1993, numero 1218).

Altra pronuncia ritiene che il giudice può approvare il regolamento formato su iniziativa di un partecipe, ma gli è precluso predisporlo autonomamente (Cassazione 7 giugno 2011, numero 12291).E' evidente l'assoluta penuria di precedenti sui profili analizzati dalla curia civitavecchiese. Innestandosi quale elemento di novità nel discontinuo e frammentario scenario giurisprudenziale, la sentenza in oggetto getta sprazzi di luce ed apre nuovi orizzonti.

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