Condominio

Da incapiente a capiente si recupera il beneficio

di G. Gav.

Una questione centrale riguarda il “quando” il contribuente debba possedere il reddito imponibile per beneficiare del 110%.

La risposta n. 91/2021– riguardante un italiano residente all’estero, iscritto all’Aire e senza redditi in Italia, tranne quello derivante dal possesso dell’immobile che intendeva acquistare grazie al “sismabonus acquisti” – consente di dedurre che il requisito debba essere verificato quanto meno nell’anno in cui avviene il sostenimento delle spese (si veda, in tal senso, anche la risposta n. 596/2020).

Ci si chiede, tuttavia, cosa accade ad un soggetto privo di redditi imponibili nell’anno di sostenimento delle spese teoricamente agevolate ma che negli anni successivi inizia a percepire redditi: se in possesso di tutti i requisiti richiesti (attestazioni e asseverazioni comprese), può iniziare a detrarre le rate residue (ed eventualmente cederle) oppure ha perso per sempre il beneficio? La risposta corretta è la prima ma è chiaro che serve una conferma ufficiale, che potrebbe affrontare anche il caso “ibrido” di chi sostiene spese, per lo stesso intervento, in due anni successivi ma realizza un reddito solo in uno di questi.

Così come sarebbe il caso di approfondire ufficialmente la fattispecie (anche questa da ritenersi favorevole all’applicazione del beneficio) dei soggetti che dispongono esclusivamente di redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, come i proventi dei titoli di Stato o i dividendi. Oppure di chi dispone solo di redditi esenti, come alcune pensioni, assegni o borse di studio. Non sembra, peraltro, necessario disporre di reddito imponibile anche negli anni successivi al sostenimento delle spese, anche perché chi ha fruito dello sconto in fattura o ha ceduto il credito ha già definitivamente monetizzato la detrazione e non si possono fare distinzioni rispetto a chi mantiene la detrazione.

Per chi non soddisfa il requisito reddituale il problema può essere risolto – se possibile - facendo sostenere la spesa ad un soggetto diverso che, tuttavia, possa rientrare nel beneficio grazie al collegamento con l’immobile oggetto di intervento: comproprietario, usufruttuario, familiare convivente, comodatario, locatario, eccetera.

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