Condominio

Nell’assemblea del 110% la maggioranza è sempre doppia

di Eugenio Antonio Correale

Una maggioranza non può mai fare a meno dell’altra. Occorre perciò fare chiarezza sul pericoloso crinale sul quale alcuni amministratori ritengono di potersi avventurare, per esempio proclamando la possibilità di considerare approvate le delibere superbonus anche quando non si sia conseguita la doppia maggioranza, di teste e di millesimi.

Abbiamo vasta giurisprudenza che chiarisce questo aspetto: non basta avere raggiunto il terzo dei millesimi e la maggioranza degli intervenuti, per aversi valida delibera occorre anche vincere e quindi avere ricevuto più voti del partito avverso, sia per teste che per millesimi. Per mera esigenza di completezza si aggiunge che l’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che: «le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio». La disposizione ricalca quanto dettato dall’articolo 1136, comma 3 del Codice civile: «la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio». Per applicare correttamente la nuova norma è quindi possibile ricorrere alle sentenze che hanno esaminato il terzo comma dell’articolo 1136.

La sentenza della Cassazione 6625/2004 ha il pregio di essere esemplare per chiarezza, ma è agevole rilevare che sono molte le decisioni conformi. Tra esse, la più recente è la 25558/2020: «la regola posta dall’art. 1136, comma 3, c.c., secondo la quale la deliberazione assunta dall’assemblea condominiale in seconda convocazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio, va intesa nel senso che, coloro che abbiano votato contro l’approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, atteso che l’intero art. 1136 c.c. privilegia il criterio della maggioranza del valore dell’edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali».

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