Condominio

L’appropriazione indebita dell’amministratore scatta con il passaggio di consegne

La Cassazione fa riferimento al passaggio delle consegne perchè fino a fine mandato può reintegrare il condominio delle somme sottratte

di Giulio Benedetti

La Cassazione (sentenza 19519/2020) afferma che il reato di appropriazione indebita avviene al momento del passaggio delle consegne da parte dell'amministratore condominiale, poiché il reato è consumato solo con l'interversione del possesso intervenuta con la cessazione della carica. Il reato è indipendente dal momento , antecedente , della dispersione dei beni, poiché l'amministratore , finchè non si dimette, può reintegrare il condominio delle somme sottratte, in quanto il denaro è un bene fungibile.

Il caso di chi amministra più condomìni
Inoltre la Cassazione afferma che l'amministratore non può addurre a scusa del suo operato il disordine gestionale. Invero l'amministratore di più condomini che faccia confluire i saldi dei conti attivi dei singoli condomìni su un unico conto di gestione a lui intestato , risponde del reato di appropriazione indebita , a prescindere dalla destinazione finale del saldo consuntivo ad esigenze sue personali o ad esigenze dei condominii amministrati. Tale condotta comporta la violazione del vincolo di destinazione impresso la denaro al momento del suo conferimento.

Il reato di appropriazione indebita si prescrive , per l'articolo 157 Codice penale, in sette anni e mezzo, un periodo assai breve , attesa la durata dei processi penali, per cui spesso si arriva al giudizio di legittimità con la prescrizione già matu rata e , pertanto, con l'estinzione del reato , già accertato nei precedenti gradi di giudizio. In tale contesto appare essenziale accertare quando si realizza il reato di appropriazione indebita condominiale: dal momento della interversione del possesso , con la destinazione delle somme condominiali ai bisogni privati dell'amministratore , oppure al momento del passaggio delle consegne con la nomina del nuovo amministratore?

Quando si realizza il reato
La Corte di Cassazione (sentenza 39702/2019) è intervenuta sull'argomento ed ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore condominiale avverso la sentenza che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita e di truffa, entrambi i reati aggravati perchè commessi con abuso dei poteri di ufficio e perchè cagionavano al condominio un rilevante danno economico. Il ricorrente affermava che per i due reati la querela presentata era stata tardivamente presentata e che, comunque , entrambi i reati erano prescritti.

La Corte respingeva tale assunto perchè affermava che il delitto di appropriazione indebita è un reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appro priativa , ovvero nel momento in cui l'agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà di ritenere la cosa come propria. In applicazione di tale principio la Cassazione ha ritenuto consumato il delitto di appropriazione indebita sulle somme relative al condominio , introitate a seguito di rendiconti da parte di colui che ne era stato amministratore , alla cessazione della carica, momento in cui , in mancanza della restituzione dell'importo delle somme ricevute nel corso della gestione , si verifica con certezza l'interversione del possesso.

Le precedenti pronunce
In precedenza la Cassazione (sentenza 40870/2017) affermava che l'amministratore condominiale riveste nei confronti del condominio il ruolo di mandatario e per l'articolo 1713 Codice civile , al termine del contratto, deve rendere il conto della sua amministrazione e deve consegnare al mandante tutto ciò che ha ricevuto nel corso della sua gestione . L'amministratore proprio per la sua veste di mandatario non solo deve restituire , al termine del contratto, quanto abbia ricevut o durante la sua gestione , ma ha anche l'incarico di recuperare le somme dovute dai condòmini morosi e riguardanti anche la precedente gestione .

Invero è del tutto illogico ritenere che l'amministratore , al momento della fine del mandato , debba restituire solo quanto afferisce la gestione dell'anno e non tutto ciò che ha ricevuto per conto del condominio , comprese le somme riguardanti le precedenti gestioni. Il reato di appropriazione indebita si realizza quando il detentore si rifiuti di restituire quanto ha ricevuto durante il suo mandato, come pure le somme introitate a seguito dei vari rendiconti annuali e tale dispersione può essere accertata solo con la consegna della cassa. Quindi il delitto si realizza all'atto della cessazione della carica, in quanto solo allora si verifica l'interversione del possesso.

La decorrenza della prescrizione si sposta in avanti
In definitiva l'interpretazione della Cassazione sposta in avanti il termine di decorrenza della prescrizione nel reato di appropriazione indebita, dall'attimo del singolo atto a quello posteriore del passaggio di consegne della documentazione e del denaro della cassa al nuovo amministratore condominiale. La Cassazione (sentenza 8720/2021) ha dichiarato inammissibile, condannandolo a pagare euro tremila alla Cassa delle ammende, il ricorso di un amministratore condominiale che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita.

Il ricorrente lamentava l'ingiustizia della condanna perché il giudice non aveva svolto accertamenti sui flussi di denaro dei conti condominiale su cui avrebbe versato degli acconti. Il giudice di legittimità respingeva tale tesi difensiva , poiché affermava che all'imputato erano state versate ingenti somme condominiali sul conto corrente di cui aveva la disponibilità . Invero l'imputato non accoglieva le reiterate richieste di convocazione di assemblea e di spiegazione sulle somme che gli erano state consegnate e che soltanto lui poteva avere distratto. Pertanto il giudice emetteva la sentenza di condanna poiché constatava, nella difesa dell'amministratore, una ricostruzione alternativa alla distrazione delle predette somme di denaro.

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