Condominio

Intreccio di norme sulla classificazione delle zone per applicare il super sismabonus

La mappa della Protezione civile, maggiormente tarata sulla pericolosità sismica che non sulla classificazione amministrativa, riporta molto più delle semplici 4 zone

di Andrea Barocci

Per capire se il Comune in cui si trova l’immobile su cui effettuare interventi sia in una «zona sismica» occorre cercare di sbrogliare una vera matassa normativa. Infatti, in base all’articolo 119, comma 4, del Dl 34/2020, le disposizioni del cosiddetto supersismabonus non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Questa nota era già presente nel Sismabonus tradizionale, di cui alla legge di Bilancio 2017, e già allora ha sollevato qualche perplessità. In particolare si rileva che la citata Opcm è stata poi sostituita e aggiornata dalla 3519 del 28 aprile 2006 e solo a seguito di quest’ultima sono state classificate come sismici moltissimi comuni italiani (buona parte della Lombardia, alcune zone dell’Emilia, eccetera).

Ne consegue che, da una lettura pedissequa del provvedimento, un Comune come Milano, attualmente in zona sismica 3, potrebbe non fruire dei bonus strutturali in quanto è stato classificato solo a seguito della Opcm 3519 (attraverso la Dgr 2129/2014 entrata in vigore il 10 aprile 2016). O ancora, si pensi alla regione Veneto che solo a gennaio 2021 ha deliberato l’aggiornamento delle zone sismiche del proprio territorio e una nuova mappa.

Non è certo questo l’intento del normatore, tant’è che già nella legge di Bilancio 2018 veniva ampliato l’articolo 16 del Dl 63/2013,comma 1-septies, citando correttamente i Comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (Opcm 3519 del 28 aprile 2006).

La mappa
Si è dunque creato una sorta di corto circuito normativo, in quanto il Dl 34/2020 dice che per i commi da 1-bis a 1-septies le zone sismiche sono individuate dalla Opcm 3274/2003 ma il comma 1-septies contiene a sua volta il riferimento, aggiornato, alla Opcm 3519/2006. A ciò si aggiunge che l’Agenzia delle entrate, nella sua guida di luglio 2020, con la Faq 25, rimanda a una mappa del sito del Dipartimento della Protezione Civile .

Tale mappa, maggiormente tarata sulla pericolosità sismica che non sulla classificazione amministrativa, riporta molto più delle semplici 4 zone, oltre a tenere conto dell’esistenza di aree amministrative suddivise in zone differenti. Così ci si può chiedere se nella zona “3-4” sia possibile fruire del bonus? E nella “3B”?

Le caratteristiche analoghe
L’8 gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate è ulteriormente intervenuta in merito, con la risposta all’interpello 25 riguardante il comma 1-septies: laddove l’ente territoriale istituisca delle sottozone sismiche, se queste possiedono le stesse caratteristiche delle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’Opcm 3274 del 20 marzo 2003, gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti, che possiedono tutte le caratteristiche richieste da norme e prassi possono beneficiare della detrazione.

Quindi, ancora una volta, si contraddice il riferimento aggiornato dell’1-septies (Opcm 3519/2006) citando il riferimento superato (Opcm 3274/2003); in questo caso, però, c’è un’apertura verso le eventuali suddivisioni ulteriori dell’ente territoriale.

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