Condominio

Va provata l’esistenza del conflitto d’interessi

di Luana Tagliolini

La delibera assunta con il voto dei condomini in conflitto di interesse non è sempre invalida in quanto è necessario provare che con tali voti si siano voluti perseguire interessi personali incompatibili con l’interesse collettivo alla buona gestione dell’amministrazione. Il principio è stato ribadito dalla Cassazione (sentenza 25680/2020) al caso in esame riguardante la delibera di approvazione del rifacimento del tetto comune assunta, in assemblea, anche con il voto dei condomini considerati, dal ricorrente, in conflitto di interesse i quali, a dire di quest’ultimo, dovevano elimnarsi dalla votazione anche se ciò avrebbe determinato il mancato raggiungimento del quorum necessario per l’esecuzione dei lavori.

Impugnata la delibera, l’istanza veniva respinta sia in primo grado che in appello cosi come veniva rigettato il ricorso in Cassazione.La corte di legittimità ha affrontato il problema dell’invalidità della delibera assunta con il voto decisivo del condomino in conflitto di interesse sotto due aspetti.

Il primo riguarda proprio la verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio . In tal caso vale sempre il principio della inderogabilità dei quorum previsti dall’articolo 1136 Codice civile per il quale «le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell’intero edificio, sia ai fini del quorum costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio i quali possono (non devono) astenersi dall’esercitare il diritto di voto». In tale circostanza resta ferma la possibilità di ciascun condomino di ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio.

Il secondo aspetto riguarda, invece, la dannosità della delibera così assunta in quanto diretta al «soddisfacimento di interessi extracondominiali, ovvero di esigenze lesive dell’interesse condominiale all’utilizzazione, al godimento ed alla gestione delle parti comuni dell’edificio». Il danno che renderebbe la delibera invalida e, come tale, impugnabile, sussiste soltanto se risulti dimostrata, una sicura divergenza tra l’interesse istituzionale del condominio e le specifiche ragioni personali di cui sono portatori i condomini in conflitto che non si sono astenuti dal voto.

Nel caso in esame il Tribunale aveva escluso che, nell’approvare la delibera di rifacimento del tetto comune, l’assemblea, pur supportata dal voto di coloro che erano stati considerati in conflitto di interesse, avesse perseguito apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione di interessi incompatibili con l’interesse collettivo alla buona gestione dell’amministrazione.

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