Condominio

Ecobonus, spetta la detrazione anche se viene omesso l’invio all’Enea

di Debora Mirarchi

Il diritto alla detrazione Irpef per interventi di efficientamento energetico è riconosciuto anche nei casi in cui non risulti l’avvenuta trasmissione della documentazione all’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, comprovante il rispetto dei requisiti tecnici prescritti per i lavori agevolabili. Ai fini dell’ecobonus rileva esclusivamente l’effettività del costo sostenuto per l’esecuzione dell’intervento, essendo del tutto ininfluente l’omesso adempimento dell’obbligo di invio della scheda lavori. È questo il principio affermato dalla Commissione tributaria regionale Toscana, 3 novembre 2020, numero 790.

La lite con l’Agenzia

Il giudizio riguardava l’iscrizione a ruolo con la quale l’agenzia delle Entrate, a seguito di controllo formale, aveva disconosciuto il diritto alla detrazione, esercitato da una contribuente a seguito dell’esecuzione di lavori di efficientamento energetico, a causa del mancato invio della documentazione prevista a Enea,nonché dell’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato.

La contribuente ricorreva contro l’atto, sostenendo di aver prodotto all’ufficio, in sede di controllo,la documentazione richiesta, idonea a comprovare la sussistenza del diritto alla detrazione e, conseguentemente, chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento.L’Agenzia, costituitasi in giudizio, rilevava l’omessa produzione,sia in fase di verifica sia nella successiva sede processuale, dell’asseverazione del tecnico, nonché la mancata dimostrazione dell’avvenuta trasmissione della scheda lavori ad Enea.La Commissione tributaria provinciale di Grosseto, nel rigettare il ricorso della contribuente, per omessa esibizione della documentazione oggetto di contestazione, aveva però affermato che, in ogni caso, la mancata comunicazione non comportava l’automatica decadenza dal beneficio fiscale ai fini Irpef.

La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla contribuente davanti alla Commissione tributaria regionale per la Toscana, la quale, con la sentenza 3 novembre 2020, numero 790, le dava ragione. Secondo i giudici di appello,ai fini della detrazione, occorre valorizzare il dato sostanziale della effettiva esecuzione dei lavori e il sostenimento della spesa, rispetto al mero adempimento formale di invio della documentazione, da ritenersi secondario.

Chiarita la realizzazione degli interventi agevolabili, la Ctr ha riformato la sentenza impugnata,affermando un principio, in base al quale la ragion d’essere dell’agevolazione è da ricercarsi nella effettività del costo sostenuto (sentenze Ctp Roma 6616/2020; Ctp Milano 5287/2017; Ctr Lombardia 853/2015).

Natura ricognitiva dell’invio

La Ctr Toscana precisa che la trasmissione della documentazione non è finalizzata a consentire un controllo ma ha natura meramente ricognitiva. Tale circostanza, secondo i giudici, trova conferma nel fatto che la normativa di riferimento (legge 296/1996 e Dm 19 febbraio 2007) non prevede espressamente la decadenza dall’agevolazione nei casi di omessa o tardiva trasmissione ad Enea delle schede relative ai lavori.

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