Condominio

Sì alle teleassemblee condominiali anti Covid

Anche nei documenti di approfondimento preparatori nel servizio studi del Senato non vi è alcun accenno a come interpretare il significato del misterioso comma 6

di Glauco Bisso

L’assemblea anticovid si può fare, anche in assenza di una previsione del regolamento di condominio, con la sola autorizzazione dei condòmini presenti, sia fisicamente che da remoto. Tenendo conto, naturalmente, delle prescrizioni dei recenti Dpcm. Il diverso punto di vista sulle modifiche dell’articolo 63 del Dl 104/2020, realizzate dalla conversione nella legge 126/2020, arriva dopo molti dubbi e incertezze, non ancora scomparsi.

Non c’era del resto alcuna indicazione interpretativa desumibile dalla procedura parlamentare che aveva portato all’approvazione della norma. Il testo approvato è, infatti, completamente difforme dagli emendamenti all’inizio presentati. E anche nei documenti di approfondimento preparatori nel servizio studi del Senato non vi è alcun accenno a come interpretare il significato del misterioso comma 6 e a definirne l’ambito di applicazione.

Ad accennare la necessità di una “lettura verticale” di quella norma sulle assemblee in videoconferenza è stato Eugenio Antonio Correale, nel convegno Anaci di Milano. In questo modo è possibile individuare il caso a cui si applica il comma 6: non all’intero articolo, condizionando di fatto le teleassemblee a una norma regolamentare approvata , secondo alcuni a maggioranza e secondo altri all’unanimità, ma come disciplina di una possibilità in più (l’assemblea mista) che si aggiunge a quella ordinaria delle assemblee in presenza o da remoto.

Partendo da questo nuovo punto di vista ha quindi un senso che siano i condòmini, ovviamente presenti, ad autorizzare la partecipazione da remoto, anche se il regolamento di condominio non lo prevede. È precisazione ulteriore, che ha lo scopo di rendere edotti in modo preciso delle decisioni adottate sia per i condòmini presenti che per quelli a distanza che, nell’assemblea di presenza, il verbale sia redatto dal segretario, la sottoscrizione sia effettuata dal presidente e la trasmissione a tutti, presenti oppure remoti, avvenga tramite l’amministratore, anche se questi svolge il ruolo di segretario.

Nella videoconferenza completamente online avviene invece quasi sempre, per esigenze evidenti di organizzazione dell’incontro, che sia l’amministratore a redigere il verbale.

Possibili, in modo pienamente legittimo, anche durante le eventuali limitazioni anticovid, le decisioni che più importano ai proprietari, preoccupati di perdere la possibilità di risparmio offerta dal superbonus del 110%.

L’interpretazione proposta diventa così coerente con l’esigenza di rendere più rapide e semplici le decisioni con i quorum ridotti per i lavori, il finanziamento e la cessione.

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