Condominio

Valida l’assemblea presieduta da un estraneo al condominio

Sono valide pertanto anche le decisioni assunte

di Giovanni Iaria

La nomina del presidente dell'assemblea condominiale non è obbligatoria. Infatti, nessuna disposizione di legge prevede l'obbligo della sua nomina. Prima dell'entrata in vigore della legge 202/2012 (cosiddetta riforma del condominio), la figura del presidente dell'assemblea era menzionata nel secondo comma dell'articolo 67 del Codice civile secondo il quale al presidente era attribuito il compito di dirimere le questioni che potevano insorgere tra i comproprietari di un'unità immobiliare che non si erano accordati preventivamente su chi di loro dovesse rappresentarli nell'assemblea. Compito del presidente era quello di estrarre a sorte il loro rappresentante.

Figura non obbligatoria
Con l'entrata in vigore della legge di riforma del condominio, la suddetta disposizione è stata soppressa. Nonostante l'assenza di un obbligo giuridico di nomina del presidente, uno degli incombenti che nella prassi condominiale delle assemblee viene compiuto prima di iniziare la discussione dei punti all'ordine del giorno è quello della nomina del presidente.

I compiti
Sono molte le funzioni che quest'ultimo, una volta nominato, è chiamato a svolgere ai fini del buon funzionamento dell'assemblea. Tra queste ricordiamo quella di controllare la validità della costituzione con la verifica che tutti gli aventi diritto siano o meno stati regolarmente convocati dall'amministrazione nel rispetto delle modalità previste dalla legge, il controllo sulla validità delle deleghe, la verifica dell'esistenza del quorum costitutivo e deliberativo, e altro.

Il presidente non condomino
Che succede se presidente dell'assemblea viene nominato un soggetto estraneo alla compagine condominiale? In questi casi la delibera è valida? Sulla questione si è pronunciato di recente il Tribunale di Cosenza con la sentenza 1157/2020, pubblicata il 2 luglio 2020. La vertenza nasceva dall'impugnazione di una delibera dell'assemblea condominiale da parte di una condòmina, la quale chiedeva che il Tribunale l'annullasse o la dichiarasse nulla. L'impugnazione era motivata dalla presunta irregolarità della costituzione dell'assemblea che era stata presieduta da un soggetto estraneo al condominio e per l'illegittimità dei punti all'ordine del giorno.

La pronuncia
Le lamentele della condòmina sono state rigettate dal Tribunale il quale, in merito all'eccezione relativa alla nomina del presidente dell'assemblea, richiamandosi ad un precedente del Tribunale di Milano ha osservato che se il regolamento condominiale nulla dice è possibile nominare presidente anche un terzo intervenuto come delegato di un condòmino. La mancata nomina o l'irregolarità della nomina del presidente ha concluso il giudice calabrese, non comportano l'invalidità delle delibere che sono state regolarmente assunte con le maggioranze prescritte dalla legge, come avvenuto nel caso esaminato (Cassazione sentenze 5709/1987 e 4651/1980).

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