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Codici Ateco e dichiarazioni dell’amministratore per le imprese

Sono un amministratore e qualche ditta che ha la mautenzione del verde nei vari Condominii oggi mi hanno contattao in quanto vorrebbero una mia dichiarazione sul contratto in essere in merito alla manutezione, ovviamente antecedente al blocco, in quanto, secondo loro, grazie all'ultimo decreto potrebbero effettuare tali lavorazioni ma nelle loro visure non vi è traccia dell'ultimo codice insertito che potrebbe fare al loro caso : ATECO 81.3 possono o meno lavorare anche se nella visura c'e' scritto giardinaggio ma non hanno il codice? Questo è quanto risulta dalle loro VISURE : 1) attività prevalente esercitata dall'impresa LAVORI EDILI E GIARDINAGGIO Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente (fonte Agenzia delle Entrate) Codice: 43.39.01 - attivita' non specializzate di lavori edili (muratori) Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa 2) attività prevalente esercitata dall'impresa MANUTENZIONE E RIPARAZIONI EDILI E GIARDINAGGIO impresa artigiana per le seguenti attività Categoria: lavorazioni non meccanizzate *** DAL 13/05/1996 DECORR. TERM. ART. 7 LEG. 443/85 *** Data inizio attività artigiana: 11/03/1996 classificazione ATECORI 2007 dell'attività (classificazione desunta dall'attività dichiarata) Codice: 41.2 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali Importanza: primaria Albo Artigiani Data inizio: 11/03/1996 Codice: 42.11 - costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali Importanza: secondaria Albo Artigiani

di Raffaele Cusmai

La domanda

Sono un amministratore e qualche ditta che ha la mautenzione del verde nei vari Condominii oggi mi hanno contattao in quanto vorrebbero una mia dichiarazione sul contratto in essere in merito alla manutezione, ovviamente antecedente al blocco, in quanto, secondo loro, grazie all'ultimo decreto potrebbero effettuare tali lavorazioni ma nelle loro visure non vi è traccia dell'ultimo codice insertito che potrebbe fare al loro caso : ATECO 81.3 possono o meno lavorare anche se nella visura c'e' scritto giardinaggio ma non hanno il codice? Questo è quanto risulta dalle loro VISURE : 1) attività prevalente esercitata dall'impresa LAVORI EDILI E GIARDINAGGIO Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente (fonte Agenzia delle Entrate) Codice: 43.39.01 - attivita' non specializzate di lavori edili (muratori) Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa 2) attività prevalente esercitata dall'impresa MANUTENZIONE E RIPARAZIONI EDILI E GIARDINAGGIO impresa artigiana per le seguenti attività Categoria: lavorazioni non meccanizzate *** DAL 13/05/1996 DECORR. TERM. ART. 7 LEG. 443/85 *** Data inizio attività artigiana: 11/03/1996 classificazione ATECORI 2007 dell'attività (classificazione desunta dall'attività dichiarata) Codice: 41.2 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali Importanza: primaria Albo Artigiani Data inizio: 11/03/1996 Codice: 42.11 - costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali Importanza: secondaria Albo Artigiani


A cura di Smart24 Condominio

A seguito del diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed ai fini del suo contenimento, sull'intero territorio nazionale sono state sospese le attività produttive commerciali ed industriali individuate dai provvedimenti d'urgenza varati ad opera del Governo, a partire dal Decreto Legge 23 febbraio 2020 e sino al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020.

Ai sensi dell'art. 2 del suddetto DPCM, a partire dal 4 maggio 2020 possono riaprire tutte le attività di “cura e manutenzione del verde” di cui al codice Ateco 81.30, non solo quindi interventi di manutenzione, già consentiti dal DPCM del 10 aprile, ma anche interventi di nuovo impianto, per la realizzazione di aiuole, parchi e giardini.

Per la riorganizzazione delle attività e, soprattutto, l'adozione e/o l'adeguamento delle misure di sicurezza fissate dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, siglato tra sindacati e associazioni di categoria il 14 marzo 2020 ed integrato, da ultimo, il 24 aprile, le imprese potevano, già a partire dal 27 aprile, attivarsi affinché la prosecuzione delle attività d'impresa avvenga in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori un adeguato livello di protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Per quanto attiene al caso in esame, pertanto, appare ragionevole afferma che non sarà necessaria alcuna dichiarazione dell'amministratore, essendo tali attività permesse a far data 4 maggio 2020.

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