Condominio

I MERCOLEDÌ DELLA PRIVACY: Videoriprese e raccolta differenziata

di Carlo Pikler (Responsabile Centro Studi - Privacy and Legal Advice )

Analizzando i provvedimenti emessi nel corso del tempo dal Garante e valutando l'impostazione che intendono fornirci le Linee Guida europee sulla videosorveglianza, cerchiamo di analizziamo come e quando si può procedere a videoriprendere le aree adibite alla raccolta differenziata al fine di prevenire sanzioni amministrative.

Sulla raccolta differenziata il primo provvedimento del Garante è il Provvedimento generale - 29 aprile 2004 [1003482] nel quale si legge al punto 5.5: «Il controllo video di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure. Come già osservato, il medesimo controllo non è invece lecito - e va effettuato in altra forma - se è volto ad accertare solo infrazioni amministrative rispetto a disposizioni concernenti modalità e orario di deposito dei rifiuti urbani».” https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1149822

L’aperturadel 2010
Dopo 6 anni da quel primo provvedimento, il Garante ritorna sulla questione con un nuovo provvedimento leggermente più permissivo e, nel 2010, si accenna alla raccolta differenziata al punto 5.2. - Deposito dei rifiuti – «In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689)». Anche questo provvedimento lo troviamo sul sito del Garante: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680#2

In entrambi i provvedimenti emessi, però, il Garante si occupa di raccolta differenziata rivolgendosi sempre e soltanto specificatamente ai soggetti pubblici e non ai privati.

Le linee guida del 2019
Occorre comprendere allora come vanno ad influenzare l'argomento le disposizioni e le Linee Guida dell'E.D.P.B. n. 3/2019 pubblicate il 29/01/2020, considerando che la sanzione che subirebbe il condominio titolare del trattamento in caso di trasgressione sarebbe di natura amministrativa.

Occorre dapprima distinguere dove avviene la raccolta dei rifiuti come di seguito:
1) Raccolta nell'area interna del condominio: si deve valutare se prevale l'interesse del singolo a non essere ripreso o quello del condominio ad evitare la sanzione.
Analizzando dapprima la finalità del trattamento che si dovrebbe applicare per rendere possibile l'installazione, questa la si deve necessariamente ricercare nell'interesse legittimo (cioè legale, economico o non materiale - Art. 6 par. 1 lett. F) collegato alla “raccolta delle prove per cause civili” (n.3, punto 15 EDPB). La raccolta, infatti, servirebbe per permettere al Condominio di potersi rivalere mediante azione civile nei confronti del trasgressore che, per un suo comportamento illegittimo, porta a vedere sanzionato il Condominio.
Le Linee Guida però, ci offrono degli spunti di riflessione che, necessariamente, meritano di essere considerati:
-l'interesse legittimo deve essere di esistenza reale e deve essere una questione attuale (cioè non deve essere fittizio o speculativo)
-“è necessario che ci sia una situazione di pericolo nella vita reale – come ad esempio danni o gravi incidenti in passato”.
Quest'ultimo passaggio comporta che, necessariamente, l'impianto interno al condominio potrà installarsi solo laddove vi sia, in virtù del principio di responsabilità, l'evidenza di una serie di sanzioni amministrative (possibilmente un numero rilevante), di cui si sia raccolta evidenza documentale. Quindi installazione impossibile per la finalità di pura prevenzione, ma valutabile in caso di reiterate sanzioni subite. In quest'ultimo caso dovrà disporsi di un documento che indichi le date, le tipologie di sanzione e le perdite finanziarie subite.
Questi incidenti documentati possono essere una forte prova dell'esistenza di un interesse legittimo. Si dovrà anche rappresentare che non sussistono mezzi alternativi atti a raggiungere quella finalità perseguita della raccolta di prove sottesa all'interesse legittimo.
Resta poi inteso che, il soggetto interessato e oggetto di ripresa, potrebbe manifestare un proprio interesse legittimo superiore rispetto a quello manifestato dal condominio che comporterebbe la necessità di disinstallare l'impianto.
Infine, deve ricordarsi che l'esistenza di un interesse legittimo e la necessità del monitoraggio dovrebbero essere rivalutate a intervalli periodici (ad esempio una volta all'anno, a seconda delle circostanze – EDPB capitolo 3.1.1. n. 20).

2) Raccolta differenziata in contenitori che sono situati al di fuori dell'area comune (quindi in aree di pubblico transito): la finalità dell'interesse legittimo non può in alcun caso trovare applicazione, considerandosi illegittime le riprese che vadano ad inquadrare a queste aree, fatto salvo l'eventuale accordo con i comuni di appartenenza. Caso questo però, che prevede la tenuta delle immagini per finalità di sicurezza urbana e non anche per la raccolta di prove atte ad instaurare eventuali contenziosi civili.

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