Condominio

L’omessa esibizione della documentazione contabile rende illegittimo l’ok al bilancio

La delibera che approva il rendiconto è dunque nulla perchè, come nel caso in esame, il condomino non è stato messo nelle condizioni di verificarne la correttezza

di Giovanni Iaria

Secondo quanto disposto dall'articolo 1130 bis del Codice civile, ciascun condòmino ha il diritto di visionare i documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. L'omessa esibizione della suddetta documentazione inficia la validità della delibera dell'assemblea condominiale che approva il bilancio consuntivo? Sulla questione si è pronunciato di recente il Tribunale di Cosenza con la sentenza 358/2020, pubblicata il 18 febbraio 2020.

I fatti
A dare origine alla vertenza un condòmino che citava in giudizio il condominio chiedendo al Tribunale di annullare la delibera con la quale l'assemblea condominiale aveva approvato il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e di ordinare al convenuto l'esibizione della documentazione contabile, deducendo di non essere stato messo nelle condizioni di riscontrare e verificare le voci indicate nei bilanci, avendo l'amministratore omesso la consegna o la messa in visione della documentazione giustificativa richiesta.

La domanda del condòmino è stata ritenuta fondata dal Tribunale il quale ha annullato la delibera e ordinato al condominio l'esibizione della documentazione contabile richiesta dall'attore, ricordando l'orientamento della Cassazione secondo il quale: «In tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti» (Cassazione 19210/2011; Cassazione 8460/1998; Cassazione civile 15159/2001).

La decisione
Secondo il giudicante, l'omessa esibizione o consegna della documentazione contabile inficia radicalmente la delibera che approva il bilancio consuntivo, indipendentemente dall'influenza del voto contrario del singolo condòmino, in quanto, in questi casi, quest'ultimo non viene messo nelle condizioni di poter valutare ed esaminare i documenti relativi al rendiconto di gestione e del conseguente bilancio.

L'amministratore, ha concluso, agisce nell'interesse del condominio e rientra nei suoi obblighi primari quello di rendere conto della sua gestione a tutti i condòmini che lo richiedono e l'omessa esibizione della documentazione a questi ultimi configura una grave irregolarità che contravviene alle regole del suo incarico.

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