Condominio

Decreto “liquidità”, slitta al 30 aprile la consegna della Certificazione unica

Previste modifiche anche per l’attivitàprofessionale dell’amministratore di condominio

di Andrea Cartosio

È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 23/2020, “decreto Liquidità” che va a completare il pacchetto di interventi annunciati dal Governo per il sostegno alle famiglie e alle imprese ed entra in vigore oggi, 9 aprile 2020. Contiene alcuni importanmti aggiornamenti che riguardano il mono condominale.

A differenza del precedente “Cura Italia” che interessava quasi la totalità di contribuenti sia privati che partite Iva, il nuovo testo di legge è maggiormente incentrato su aiuti per soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione. È bene ricordare che il condominio si configura nel sistema economico italiano quale ente di gestione e non produttore di reddito (a eccezione di rari casi).

Tuttavia vi sono alcune disposizioni di legge riguardanti la figura dell'amministratore di condominio, sia che svolga attività in forma di libero professionista che di impresa. Eccone qui di seguito l’esame articolo per articolo.

Certificazione Unica, riapertura dei termini al 30 aprile
Riaperti con l’articolo 22 del Dl termini per l'invio delle Certificazioni Uniche per dipendenti e collaboratori. Se da un lato il decreto “Cura Italia” aveva confermato la scadenza, fissata per il 31 marzo, relativamente all'invio telematico all'AdE e la consegna al contribuente interessato del modello CU, il decreto c.d. “decreto Liquidità” concede ulteriori 30 giorni per l'invio all'Agenzia e la consegna al percipiente del documento. La nuova scadenza è dunque prevista per il 30 Aprile.

L'allungamento del termine potrà giovare a tutti gli amministratori di condominio che, a causa dello stato emergenziale CODIV-19, non siano riusciti ad ottemperare all'obbligo di invio all'Agenzia (esclusivamente per dipendenti e collaboratori) e consegna della CU a tutti i percipienti, sia interessati alla presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata che per gli altri soggetti.

Anche l'aspetto sanzionatorio è stato allineato alla predetta proroga, nel testo si legge la non applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/98 per le certificazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate successivamente al termine originariamente fissato per il 31 marzo. Anche in questo caso le sanzioni saranno applicate qualora si ecceda il nuovo termine previsto per il 30 aprile 2020.

Si precisa poi che nessuna modifica invece è stata apportata al termine di invio del modello di Certificazione Unica contenente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, fissata per il 31 ottobre 2020.

Anche l'aspetto sanzionatorio è stato allineato alla predetta proroga, nel testo si legge la non applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/98 per le certificazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate successivamente al termine originariamente fissato per il 31 marzo. Anche in questo caso le sanzioni saranno applicate qualora si ecceda il nuovo termine previsto per il 30 aprile 2020.

Sospensione di versamenti tributari e contributivi
Come già previsto dal decreto “Cura Italia”, anche nel nuovo decreto (articolo 18) è stata prevista una sospensione di versamenti tributari e contributivi. Le scopo dell'articolo, indicate nella relazione illustrativa al testo, è quello di concedere sostegno alle imprese e ai titolari di partita Iva depauperati della liquidità necessaria per far fronte ai debiti erariali e previdenziali.

Anche in questo caso, come già avvenuto con il decreto di marzo, tale termine sospensivo non riguarda i condomini. Nella decreto non è dunque previsto una sospensione per il versamento delle ritenute d'acconto (salvo le modalità indicate nel precedente art. 19), con codice tributo 1019, 1020 che 1040 per i mesi di aprile e maggio 2020. Gli amministratori dovranno pertanto adempiere all'obbligo di pagamento delle ritenute entro il 16 del mese successivo all'atto del saldo della fattura.

Tuttavia, è bene precisare che i le previsioni dell'articolo 18 possono interessare gli amministratori quali professionisti e le società di gestione immobiliare. La possibilità di sospende i versamenti, nei mesi di aprile e maggio, è stata collegata al volume di ricavi o compensi dei soggetti.

I contribuenti con fatturato minore o uguale a 50milioni, nel precedente periodo di imposta, potranno beneficiare di un blocco per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, il versamento della liquidazione Iva, ai contributi previdenziale e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione non sarà automatica, i contribuenti ammessi allo spostamento dei termini saranno solo quelli che avranno subito una riduzione di ricavi o compensi di almeno il 33%, nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente anno di imposta e una diminuzione percentuale analoga nel mese di aprile 2020 rispetto al precedente anno di imposta.

Analogamente, per i contribuenti con fatturato superiore a 50milioni, nel precedente periodo di imposta, che abbiano registrato una riduzione di ricavi o compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile, rispetto precedente periodo di imposta, vedranno il blocco totale di tasse e contributi.

Per i soli soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, domiciliati o con sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume di ricavi o compensi ottenuti nel precedente periodo di imposta, è prevista una sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio, qualora vi sia la sola condizione di riduzione di ricavi o compensi pari al 33% nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente anno di imposta e una diminuzione percentuale analoga nel mese di aprile 2020 rispetto al precedente anno di imposta.

Il termine fissato per il pagamento delle tasse e contributi sospesi è il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili a partire dal mese di giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Infine, viene prevista una forma di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'Inps, l'Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito di diminuzione tra i mesi di marzo e aprile 2020 e quelli del precedente periodo di imposta 2019 dei ricavi o compensi necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo
Il decreto “Liquidità” prevede, all’articolo 19, la modifica del comma 7 dell'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari). La variazione apportata dal nuovo testo di legge è strettamente di interesse dell'amministratore di condominio quale professionista.

La disposizione inserita nel decreto prevede che, i lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a 400mila euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, possano non applicare le ritenute d'acconto operate dai sostituti di imposta, ai sensi degli articoli 25 e 25bis D.P.R. 600/73, e quelle provvigionali per i rapporti di agenzia, mediazione, commercio ecc…per le operazioni attive effettuate dal 17.03.2020 al 31.05.2020.

Ciò sarà possibile qualora nel mese precedente, gli interessati, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti avranno l'obbligo del versamento delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o rateizzando fino a un massimo di 5 rate . In termini pratici, qualora l'amministratore scelga di adottare tale metodologia sarà lui stesso a dover versare la ritenuta d'acconto anziché il condominio. Ovviamente quest'ultimo dovrà pagare al professionista il totale della fattura e non il totale decurtato della ritenuta d'acconto.


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