Condominio

Le aspettative dei condòmini in tempi di coronavirus

L’attività dell’amministratore non si ferma, anche in termini di riscossione quote. Resta poi prioritaria l’aspettativa di sanificazione degli stabili

di Rosario Dolce

Il punto di vista con cui si è esaminato il condominio, in quest'ultimo periodo, è stato quello dell'amministratore, quale professionista con partita iva, ma si potrebbe essere anche distorta la realtà, non valorizzandone il relativo mandato.Vogliamo, pertanto, focalizzare il punto di vista dell'amministrato, cioè del singolo condòmino.

Cosa aspettarsi in questo periodo dal proprio amministratore? E, quali adempimenti il professionista sarebbe tenuto a svolgere, impiegando la diligenz a del buon padre di famiglia? Proviamo ad esaminare alcune delle questioni più salienti.

Il lavoro “agile”
La mancata presenza del professionista in condominio non è obbligatoria; non lo era già prima della pubblicazione del primo Dpcm, figuriamoci adesso, nel momento in cui sono sorte delle difficoltà concrete nel valutare se e in che modo l'amministratore sia in grado di svolgere la propria attività. La conclusione che se ne è ricavata è quella per cui, essendo, per l'appunto, un professionista, di cui alla legge 4/2013, gli sia consentito il lavoro agile presso il suo studio.

La reperibilità
Quindi, dal punto di vista, del condòmino lo stesso potrà pretendere dall'amministratore una sorta di relativa reperibilità. Resta inteso che l'amministratore gestisce le parti comuni, per cui non tutte le lamentele del momento potranno essere risolte e sviluppate, ma solo quelle degne di nota.

Le spese straordinarie del “tempo”
Tra le segnalazioni principali rese dai condòmini al proprio amministratore, in questo preciso momento storico, c’è quella di procedere alla selezione di una impresa abilitata allo svolgimento dei servizi di sanificazione all'interno degli edifici condominiali, previa utilizzazione di prodotti convenzionali.

Queste imprese andranno selezionate tra quelle iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con Regio decreto 20 settembre 1934, numero 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 25 gennaio 1994, numero 82 (Gazzetta ufficiale 27 del 3 febbraio 1994).

La pubblicazione di un piano di riparto
Lo svolgimento di qualsiasi attività di natura “straordinaria”, a maggior ragione,comporta anche l'approntamento delle spese perpotervi provvedere e, quindi, la pubblicazione di un piano di riparto, da potere comunicare, se del caso, a mezzo mail, ovvero da poter spedire tramite il ricorso dei servizi postali.

Il recupero dei crediti
Logico corollario dell'attività sarà poi quella di procedere alla riscossione delle somme dovute. L'amministratore, in questo caso, dovrà ingegnarsi e suggerire forme adeguate, per consentire ai condòmini il pagamento delle proprie quote. Senza una rimessa economica lo stesso, infatti, non potrà affrontare alcuna spesa. Sotto questo aspetto, il miglior metodo per provvedere al pagamento delle quote condominiali risulta, chiaramente, quello telematico, ricorrendo agli strumenti dell'home banking (bonifico bancario o mav).

In questo modo, non si corrono rischi di sorta e la cassa condominiale ne beneficerà. Nel caso in cui, tuttavia, non sarà possibile provvedere, per il tipo di utenza o chissà per quale altra causa, tramite questi strumenti, l'esigenza di recuperare il credito e la necessità di affrontare delle spese, in quanto ritenute urgenti, dovrà comportare la scelta di soluzioni operative e pratiche diverse.

Ad esempio, in date circostanze, l'amministratore potrebbe esternalizzare questa attività avvalendosi dei servizi postali (privati), a cui demandare l'attività di ritirare la corrispondenza “chiusa” dai propri amministrati (pure secondo le forme previste dal Dpcm 17 marzo 2020).

Sanificazione “certificata”e il Ras
Infine, altra legittima aspettativa dei condòmini sarà quella di chiedere conto dello svolgimento della sanificazione. L'amministratore, ad intervento avvenuto, dovrebbe provvedere ad annotare lo svolgimento dell'attività sul Registro anagrafe sicurezza (Ras), descrivendo le modalità di esecuzione, il prodotto utilizzato e allegando la certificazione/dichiarazione da parte di ditte/professionisti e la relativa scheda tecnica del prodotto utilizzato. La certificazione dell'attività potrà essere apposta in bacheca.

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