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Riscaldamento, per la proroga serve l’ordinanza del sindaco

Abito in un supercondominio formato da 500 condòmini distribuiti in 14 palazzi, ciascuno contabilizzato autonomamente ai fini del riscaldamento. L'amministratore è unico, e unico è il regolamento supercondominiale. La nostra città è in zona climatica E (il periodo previsto di accensione del riscaldamento termina il 15 aprile di ogni anno), ma il Comune, in tema di accensione “fuori periodo”, sembra lasciare ai condomìni ogni decisione in merito, e nulla dispone il nostro regolamento.Da noi non esiste l'assemblea dei rappresentanti, ex articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, ma solo un consiglio di amministrazione supercondominiale, nominato in assemblea generale. L'anno scorso l'amministratore ha deciso, in autonomia, di sforare di 45 giorni la data di chiusura del riscaldamento in tutti i palazzi. Ne ha il potere? In caso contrario, chi e come disciplina/decide le regole di sforamento dei periodi di accensione/chiusura del riscaldamento in un supercondominio?

di Cesarina Vittoria Vegno - L’Esperto Risponde

La domanda


Abito in un supercondominio formato da 500 condòmini distribuiti in 14 palazzi, ciascuno contabilizzato autonomamente ai fini del riscaldamento. L'amministratore è unico, e unico è il regolamento supercondominiale. La nostra città è in zona climatica E (il periodo previsto di accensione del riscaldamento termina il 15 aprile di ogni anno), ma il Comune, in tema di accensione “fuori periodo”, sembra lasciare ai condomìni ogni decisione in merito, e nulla dispone il nostro regolamento.Da noi non esiste l'assemblea dei rappresentanti, ex articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, ma solo un consiglio di amministrazione supercondominiale, nominato in assemblea generale. L'anno scorso l'amministratore ha deciso, in autonomia, di sforare di 45 giorni la data di chiusura del riscaldamento in tutti i palazzi. Ne ha il potere? In caso contrario, chi e come disciplina/decide le regole di sforamento dei periodi di accensione/chiusura del riscaldamento in un supercondominio?

Il Dpr 412 del 26 agosto 1993 suddivide il territorio italiano in sei zone climatiche in funzione dei gradi giorno, ossia in base al clima medio. Solo nel caso in cui si verificassero particolari condizioni meteorologiche, i sindaci dei singoli Comuni possono consentire l'accensione degli impianti anche in periodi diversi, con ordinanza, ma la stessa non può eccedere, nella durata giornaliera, la metà di quella consentita in via ordinaria.

Nel rispetto di questi limiti il regolamento condominiale, nelle clausole circa l'uso delle cose comuni, potrebbe anche prevedere quelle sull'uso del riscaldamento, oppure la questione potrà essere decisa dall'assemblea.In assenza, le decisioni potrebbero anche essere adottate dall'amministratore, il quale - a norma dell'articolo 1130 del Codice civile - deve «disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condòmini».

Nel caso descritto dal quesito, tuttavia, pare che manchi il presupposto principale per poter esorbitare dal periodo stabilito dal Dpr 412 del 26 agosto 1993, cioè l'ordinanza del sindaco.

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