Condominio

Coronavirus. Da rinviare le scadenze antincendio nei condomini

Lo stop alle assemblee impedisce la nomina dei responsabili che, anche qualora avessero ricevuto l’incarico, non possono effettuare i sopralluoghi

di Elisabetta Cicerchia e Francesco Schena

Al tempo del coronavirus occorre rivedere i tempi di ogni attività, anche se avviata, come nel caso dell'adempimento di cui al Decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (numero 30 del 5 febbraio 2019) che contiene: “modifiche ed integrazioni all'allegato del Decreto 16 maggio 1987, n. 246 sulle norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, entrato in vigore il 6 maggio 2019.

I temini attuali di scadenza
Il decreto stabilisce che:

•entro un anno, ovvero, entro il 6 maggio 2020 occorre attuare tutte le disposizioni antincendio e quelle necessarie a garantire l'esodo in caso di incendio in totale sicurezza;

•entro due anni, ovvero, entro il 6 maggio 2021 occorre ottemperare alle disposizioni che riguardano l'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio per edifici di altezza antincendio superiore a 54 metri e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza per edifici di altezza antincendi superiore a 80 metri.

Il Capo del corpo dei vigili del fuoco, di fatto con un aggiornamento del 24 marzo 2020 (Dcprev 4662 del 24/03/2020), ha considerato alcuni differimenti come «integrazione di documentazione per le richieste di valutazione del progetto, istanze di deroga, rinnovi di conformità antincendio e ottemperanza alle prescrizioni a seguito di sopralluoghi dei vigili del fuoco», ma non contemplano le scadenze del decreto di cui sopra.

La necessità di un rinvio
L'emergenza sanitaria ancora in corso impedisce le attività condominiali e prime fra tutte le assemblee dei condòmini. Questo mette in crisi la possibilità di rispettare quanto meno il primo degli adempimenti per l'attività 77 in scadenza il 6 maggio 2020.

Molti condomìni hanno conferito gli incarichi di responsabile dell'attività antincendio, ma i tecnici non hanno potuto eseguire i sopralluoghi o non hanno potuto far intervenire le ditte per la fornitura dei dispositivi progettati perché sono impossibilitati ad entrare nei condomini. Molti altri non hanno conferito gli incarichi perché non hanno potuto e non possono convocare l'assemblea per eseguire le delibere di adempimento.

Il rallentamento e, in molti casi, il fermo imposto dai decreti governativi di tutela della salute, non possono non causare disagi. Il Consiglio dei ministri (la Direzione centrale dei Vvf o il Capo del corpo nazionale, se competenti) devono considerare, con la massima urgenza, l'estensione dei termini di scadenza del 6 maggio 2020 per un periodo ritenuto congruo o portare entrambi gli adempimenti rispettivamente alle nuove scadenze del 6 maggio 2021 e del 6 maggio 2022.

Il tema propone numerosi fronti di riflessione: dalle responsabilità amministrative a quelle penali, dalle azioni risarcitorie come conseguenza di omissioni all'aspetto economico che, di questi tempi, non può essere sottostimato. Il tempo stringe ed eventuali dimenticanze potrebbero costare caro all'intero sistema.

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