Condominio

Il nuovo Dl che mette ordine: possibili interventi e blocchi sino al 31 luglio

di Nicoletta Cottone e Saverio Fossati

Il decreto legge 19/2020, varato il 25 marzo dal Consiglio dei ministri, prevede poche norme con effetto immediato: l’impianto della norma è quello di validare gran parte dei Dpcm sin qui approvati, di salvare provvisoriamente gli effetti delle ordinanze regionali e di depenalizzare le volazioni sin qui commesse in violazione all’articolo 650 del Codice penale.

Cosa succede ora
Anzitutto scattano nuove sanzioni per chi non rispetta le misure assunte per contenere e contrastare i rischi sanitari che derivano dall'emergenza coronavirus: supermulte da 400 a 3mila euro, con una riduzione del 30% per chi paga entro 30 giorni. Se si viene colti nell'ambito di una violazione alle norme alla guida di un veicolo, la multa è aumentata di un terzo. Viene inoltre sottolineato che le regioni, per specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario nel loro territorio, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, solo nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Per chi è stato già denunciato in base al Dpcm 11 marzo per non aver rispettato i divieti, decadono le accuse di reato (aticolo 650 del Codice penale) e viene previsto che si applichi la nuova sanzione (400 euro), ridotta della metà.

Inoltre, il Dl 19/2020 fa salvi gli effetti di atti e decisioni prese sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati in base al Dl 6/2020. E si devono continuare ad applicare le disposizioni decise con i Dpcm di 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 (tranne che per le modifiche apportate dallo stesso Dl 9/2020) per come ancora vigenti al 26 marzo 2020. Le altre misure, ancora vigenti al 26 marzo 2020, continuano ad applicarsi per altri dieci giorni.

Giro di vite su chi diffonde il coronavirus
Giro di vite sulla sanzione specifica per chi, invece, diffonde il coronavirus: da 3 a 18 mesi di carcere e ammenda da 500 a 5mila euro. Confermato il carcere fino a 5 anni per chi viola la quarantena. Salvo che il fatto costituisca un delitto colposo contro la salute pubblica punito dall'articolo 452 del codice penale con la reclusione fino a 12 anni.

Operative tutte le attività essenziali
Tutte le attività essenziali dovranno restare operative. Viene esplicitato che i governatori potranno introdurre misure più restrittive, ma solo nel perimetro di loro competenza, senza incidere sulle attività produttive. Le misure già adottate saranno verificate ogni 15 giorni, fino al 31 luglio 2020, che rappresenta il termine dell'emergenza già individuato a gennaio. Sono state previsti 29 divieti, 29 misure restrittive adottabili e reiterabili per 30 giorni su tutto o su parte del territorio. Misure rimodulabili fino al 31 luglio in base allo stato dell'emergenza coronavirus. Arriva uno scudo contro le serrate, con la previsione che possa essere imposto lo svolgimento di attività non sospese. Una precettazione per assicurare l'effettività e la pubblica utilità dello svolgimento delle attività non sospese.

Le misure adottabili
Il decreto 19/2020 del 25 marzo traccia un perimetro entro il quale assumere decisioni. Un lungo elenco di misure per contenere e contrastare i rischi sanitari legati all'epidemia da coronavirus, su specifiche parti o su tutto il territorio nazionale. Misure che, se necessarie, possono essere adottate con Dpcm , per periodi predeterminati, al massimo di trenta giorni. Misure reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020. Con possibilità di allargare il raggio d'azione o restringerlo a seconda dell'andamento del virus nel Paese. Può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione con provvedimento del prefetto assunto dopo aver sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

Misure regionali
Nell'attesa dell'adozione dei Dpcm e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, per specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, solo nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale. I sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali. Le disposizioni si applicano anche agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

L’attuazione delle misure
Le misure (che si aggiungono o modificano quelle già in vigore) sono adottate con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute, sentiti i ministri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate. I decreti possono essere anche adottati su proposta dei presidenti delle Regioni interessate o del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, si sente il Comitato tecnico scientifico creato ad hoc per l'emergenza.

I 29 divieti che possono essere modificati o aggiunti a quelli già in vigore
Limitare la circolazione delle persone

Si può limitare la circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. (Obbligo di compilare l'autodichiarazione)
Chiudere parchi e aree gioco
Chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici.
Divieto di allontamento dal Comune
Limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale.
La quarantena precauzionale
Applicazione della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano.
Il divieto assoluto di uscire per chi è in quarantena
Divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus.
No a riunioni e assembramenti
Limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
No alle manifestazioni
Limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso.
Sospese le cerimonie civili e religiose
Sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto.
Teatri, cinema, sale da concerto, da ballo, da gioco
Chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione.
Congressi e riunioni
Sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza.
Stop agli eventi sportivi
Limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi.
Attività ludiche e motorie
Limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico.
Possibilità di limitare o sopprimere servizi di trasporto
Possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale.
Chiusura scuole e università
Sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza.
Sospesi viaggi d'istruzione
Sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero.
Chiusi i musei
Limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004), nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi.
Smart working nella Publica amministrazione
Limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile.
Sospesi i concorsi
Limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi.
Attività commerciali
Limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Chiusi bar e ristoranti
Limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti.

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