Condominio

Sanificazione del condominio, il nuovo effetto del virus nei Comuni

Sanificazione antivirus obbligatoria di tutti gli edifici. Questo prescrivono le ordinanze di molti sindaci emesse nell'ultima settimana, che si sovrappongono ai divieti per le attività

di Glauco Bisso

Sanificazione antivirus obbligatoria di tutti gli edifici. Questo prescrivono le ordinanze di molti sindaci emesse nell'ultima settimana. E l'intervento è prescritto indipendentemente dall'insorgenza di casi COVID-19 nell'edificio. Immediate le preoccupazioni degli amministratori di condominio e dei proprietari su chi possa eseguire l'intervento, in che modo debba attuarlo e soprattutto dei costi conseguenti.

Ordinanze anticovid
Terni, Recco, Viterbo, Gravina di Puglia sono i Comuni che google individua dove le ordinanze sono state emanate. E' però probabile che molti siano i Comuni che seguiranno l'iniziativa dei sindaci. Tutte ingiungono all'amministratore di condominio di procedere entro entro 5 giorni,«alla sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni ad ogni immobile, a valle delle più efficaci operazioni di detersione e disinfezione delle superfici attraverso l'utilizzo di prodotti chimici contenenti principi attivi idonei a non comportare rischi significativi di inalazione, rischi cutanei e di ingestione nelle condizioni di uso normale e che sia a bassa tossicità. I trattamenti devono essere anche in grado di intervenire e di penetrare nelle porosità anche più inaccessibili delle superfici trattate, conferendo una superficie biologicamente pulita, che abbia un potere disinfettante ad ampio spettro di attività (virus, batteri, micobatteri, spore, funghi), che sia efficace di agire anche in presenza di sporco e di materia organica, che abbia un pH 7 (neutro)e comunque abbia caratteristiche tecniche in accordo alla Norma EN 14885 – antisettici e disinfettanti chimici e in applicazione delle altre Norme Europee relative ad antisettici e disinfettanti chimici. Obbligo anche di ripetere trattamenti, con riferimento alla durata dell'efficacia del prodotto, così come consigliato dalla scheda tecnica del prodotto utilizzato».

Obbligo poi dell'amministratore di creare e conservare ed esibire anche nell'atrio dell'edificio un fascicolo che raccolga i report degli interventi. Ma c'è anche chi obbliga all'invio di una dichiarazione, sempre dell'amministratore, ad un responsabile individuato nella struttura del comune. Ai vigili urbani la verifica con possibilità di applicazione delle sanzioni civili e penali per violazione dell'art.650 del codice penale.

Sanificazione ante ordinanza
Sono gli abitanti a richiedere l'intervento di sanificazione ma solo quando nell'edificio ci sono casi Covid-19. L'intervento viene eseguito secondo le indicazioni del Ministero della Salute che, con la nota n. 5443 del 22.02.2020, di aggiornamento alle precedenti circolari 1997/2020 e 2302/2020, ha cosi definito le linee guida di trattamento dei casi, con le indicazioni per la pulizia degli ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19: «A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)».

Costi e dubbi
Modalità dunque molto più rigorose e dunque costose quelle previste nelle ordinanze comunali, se si pensa che l'intervento deve essere eseguito con principi attivi non comuni, con ripetizione degli interventi più volte a settimana.

Preoccupazione degli amministratori di condominio che i costi conseguenti, possano risultare davvero gravosi, proprio quando, nella crisi economica che seguirà all'epidemia, le spese condominiali saranno sempre più difficilmente sostenibili. Il dubbio dei proprietari poi è che ogni intervento nelle parti condominiali a cui hanno accesso sia i terzi autorizzati che gli abitanti e i loro ospiti, vanifichino immediatamente dopo l'applicazione, ogni costosa sanificazione realizzata poi in modo molto diversa da comune a comune.

Necessario ed urgente l'intervento del ministero della Salute per la regolamentazione e il coordinamento degli interventi.

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