Condominio

Coronavirus, il decreto del 22 marzo «dimentica» gli amministratori di condominio

di Francesco Schena

Secondo l'ultimo DPCM emanato il 22 marzo scorso a seguito della pandemia in atto, proprio allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono sospese le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle indicate nell'allegato 1.

Sempre secondo lo stesso decreto, le attività professionali non sono sospese, pure restando ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, del DPCM dell'11 marzo scorso. Quindi tutti i professionisti e non solo, evidentemente, quelli odinistici, possono recarsi in studio.

Scorrendo l'allegato 1, però, appare evidente una certa contraddizione. Infatti, i portieri di condominio potranno continuare a svolgere il loro lavoro visto che il codice Ateco dei condomini con dipendenti è compreso tra quelli che indicano le attività consentite (97.xx.xx).

Anche gli avvocati, gli ingegneri, gli architetti, i contabili, i consulenti del lavoro, eccetera, potranno continuare a svolgere le proprie attività. D'altro canto, sono attività professionali.
E gli amministratori di condominio? Gli studi degli amministratori restano chiusi. In effetti, a ben vedere, il codice Ateco 68 (quello dell'amministratore è il 68.32.00) non figura nell'allegato 1, pur trattandosi di attività professionale a tutti gli effetti.

Ma non solo. Appare alquanto curioso che possa lavorare il portiere e non il suo datore di lavoro che, in concreto, coincide con l'amministratore di condominio.

Pertanto, piuttosto che credere all'invisibilità della categoria, l'auspicio è che si sia trattato di una svista e che l'elenco venga presto modificato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, proprio come previsto dallo stesso DPCM, e che quella dell'amministratore sia inserita tra le attività professionali consentite.

E non solo con le modalità a distanza e del lavoro agile ma anche con apertura fisica dello studio per far fronte alle emergenze e dare corso alle attività urgenti come sopralluoghi indifferibili o altre iniziative la cui sospensione potrebbe entrare in contrasto con la prevenzione della sicurezza pubblica e privata.

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