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Spese di riscaldamento come da norma Uni 10200

In un condominio, quando gli impianti di riscaldamento orizzontale ad anello e dell'acqua calda sanitaria (senza riciclo) si diramano individualmente dall'interno della centrale termica, non vi è rete comune. I consumi volontari sono rilevati alla derivazione dai contacalorie e dai contatori volumetrici personali posti nella centrale termica. La norma Uni 1200 per i consumi involontari contempla solo quelli della rete comune esterna che qui manca totalmente.Quindi tutti i costi vanno ripartiti in base ai consumi volontari e non si applica la quota di spesa per consumi involontari? Le spese di manutenzione, conduzione, gestione, vanno ripartite in base ai millesimi di proprietà? Se così non fosse, come ci si regola?

di Rosario Dolce - L’Esperto Risponde

La domanda

In un condominio, quando gli impianti di riscaldamento orizzontale ad anello e dell'acqua calda sanitaria (senza riciclo) si diramano individualmente dall'interno della centrale termica, non vi è rete comune. I consumi volontari sono rilevati alla derivazione dai contacalorie e dai contatori volumetrici personali posti nella centrale termica. La norma Uni 1200 per i consumi involontari contempla solo quelli della rete comune esterna che qui manca totalmente.Quindi tutti i costi vanno ripartiti in base ai consumi volontari e non si applica la quota di spesa per consumi involontari? Le spese di manutenzione, conduzione, gestione, vanno ripartite in base ai millesimi di proprietà? Se così non fosse, come ci si regola?

Il Dlgs 102/2014, articolo 9, comma 5, lettera d, ha previsto che le spese di riscaldamento fra i singoli condòmini sono ripartite in base ai criteri stabiliti dalla norma Uni 10200, cioè attraverso sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali.

Il principio su cui si basa quest'ultima normativa, in sé inderogabile, è quello del “chi consuma paga”.La disciplina tecnica distingue, poi, due tipi di spese, quelle volontarie (cioè legate al consumo rilevato dai sistemi di misurazione del calore) e quelle involontarie (cioè connesse alla gestione materiale dell'impianto e ad essa correlate).

Se i consumi volontari sono di facile ripartizione nella situazione descritta dal lettore, quelli involontari, invece, si declinano con più difficoltà tra i partecipanti al servizio di riscaldamento centralizzato. Ecco perché è stata prevista dalla normativa tecnica l'adozione di una tabella specifica, definita “millesimi di riscaldamento”.

Si tratta di una tabella realizzata da un tecnico, legata - tra i parametri considerati per la redazione - al calcolo del fabbisogno energetico delle singole unità immobiliari, ossia della quantità di energia che ogni appartamento dovrebbe idealmente prelevare per mantenere una temperatura interna costante di 20 gradi durante l'intero periodo in cui è attivo il riscaldamento.

Con tale tabella vanno ripartiti i consumi involontari, e le spese maturate riguardo: 1)alle perdite della rete di distribuzione, cioè le dispersioni del calore che avvengono dalle tubature prima che raggiungano gli appartamenti (caso, a quanto pare, non applicabile al condominio in questione); 2) alla conduzione e manutenzione ordinaria; e, infine, quelle afferenti 3) alla gestione del servizio di lettura di contabilizzazione.Rispetto a queste due ultime spese, occorre che il condominio si adegui e adotti prontamente tale tabella, per disciplinare la relativa ripartizione.

È previsto che il condominio provvisto di termoregolazione e contabilizzazione che però non ripartisce le spese in conformità alla normativa tecnica Uni 10200:2015, cioè con le “nuove tabelle millesimali del riscaldamento”, sia soggetto comunque ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro (articolo 16, comma 8, del Dlgs 102/2014).

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