Condominio

Furto dai ponteggi: chi paga per i danni subiti dai condomini

La ditta che esegue i lavori è responsabile quando non adotta misure per evitare l’uso illegittimo delle impalcature. Il condominio invece quando non sorveglia l’operato della ditta

di Giovanni Iaria


Anche se negli ultimi tempi per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle parti comuni del condominio sta prendendo sempre più piedi l'utilizzo della cosiddetta edilizia acrobatica, ancora oggi è molto diffuso il ricorso al metodo tradizionale con l'installazione dei ponteggi. La loro presenza è sempre vissuta dai condòmini con disagio e con timore, in quanto facilita i ladri ad introdursi nei loro appartamenti esponendoli, quindi, al rischio di furti.

Nel caso in cui il condòmino che ha subito il furto intende ottenere il risarcimento dei danni subiti, ci si pone il problema dell'individuazione del soggetto responsabile, la ditta appaltatrice dei lavori o il condominio?

Sulla questione, molto dibattuta all'interno della dottrina e della giurisprudenza, si è pronunciata di recente la Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 278/2020, pubblicata il 6 febbraio 2020.

La fattispecie in esame
Nel caso esaminato, una condòmina, avendo subito un furto nel suo appartamento nel periodo in cui nell'edificio condominiale erano state installate le impalcature per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del prospetto della facciata, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale, il condominio e la ditta esecutrice dei lavori chiedendo che venisse dichiarata la loro responsabilità per l'evento verificatosi e di conseguenza la loro condanna in solido al risarcimento dei danni.

La condòmina rappresentava che ignoti si erano introdotti nel suo appartamento, forzando una delle finestre, attraverso le impalcature installate per l'esecuzione dei lavori sottraendole una ingente somma di denaro in contanti e gioielli.

Le decisioni di primo e secondo grado
La domanda veniva rigettata dal Tribunale, il quale riteneva che la condòmina non avesse provato il fatto storico né avesse fornito alcuna prova idonea in merito al danno subito e al nesso di causalità.

La responsabilità della ditta esecutrice dei lavori
La Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi avverso la sentenza di primo grado, ha ribadito che in tema di furto consumato da ignoti introdottisi negli appartamenti di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di manutenzione dello stabile, è configurabile la responsabilità, ai sensi dell'articolo 2043 Codice civile, dell'imprenditore che per i lavori si avvale dei ponteggi, tutte le volte in cui abbia collocato le suddette impalcature omettendo di dotarle di cautele atte ad impedirne l'uso anomalo, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia.

Quando è responsabile il condominio
La responsabilità del condominio è configurabile invece, ha concluso la Corte barese, nel caso in cui questo abbia omesso di sorvegliare l'operato dell'impresa appaltatrice o ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l'esecuzione dell'opera, oppure quando risulti che l'impresa sia stata una semplice esecutrice degli ordini del committente, mentre come affermato di recente dalla Cassazione va escluso, in linea di principio, che in caso di furto favorito dall'omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza da parte dell'appaltatore, si possa ravvisare, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, a carico del condominio committente, una responsabilità oggettiva o presunta “da custodia” (Cassazione n. 15176/2017).

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