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Ringhiere e tettoie sono «beni finiti»: Iva al 4% solo per gli edifici «Tupini»

Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risposta del 21 febbraio 2020 n.71. Indicazione utile per chi voglia iniziare lavori di rifacimento della facciata usufruendo del relativo bonus

di Luca De Stefani

Per l'acquisto o la posa in opera di un corrimano e di una ringhiera da installare come una recinzione di balconi è possibile beneficiare dell'aliquota ridotta del 4% se questi beni vengono utilizzati per la costruzione di fabbricati con i requisiti della legge Tupini ovvero del 10% se vengono utilizzati per la realizzazione di edifici assimilati Tupini o per gli interventi di restauro e risanamento, di ristrutturazione edilizia o urbanistica.

È questa la conseguenza della risposta dell'agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2020, n. 71 , con la quale sono stati classificati questi beni tra quelli «finiti» e non tra le materie prime e semilavorate. Questo chiarimento è utile in questo periodo, anche per chi sta iniziando i lavori di rifacimento delle facciate esterne degli edifici, per i quali spetta la detrazione del 90% del costo sostenuto, che per le persone fisiche, ad esempio, è sempre comprensivo dell'Iva del 10%, che non può essere detratta.

Iva al 4% o 10%
Sono soggetti a Iva del 4% gli acquisti da parte dell'utilizzatore finale dei «beni finiti» per la costruzione di fabbricati (abitazioni, uffici e negozi) con i requisiti della legge Tupini (voce n. 24, Parte II, Tabella A, allegata al Dpr 633/72). Se i «beni finiti» vengono utilizzati per la costruzione di edifici assimilati ai fabbricati Tupini, l'aliquota Iva è del 10% se l'acquirente è l'utilizzatore finale (voce n. 127 sexies, Parte III) e del 22% negli altri casi. Infine, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o urbanistica, si applica l'aliquota Iva del 10% all'acquisto dei beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione dei suddetti interventi (voce n. 127 terdecies, Parte III).

Definizione di beni finiti
Non esiste un'elencazione tassativa dei «beni finiti» ai fini Iva. Per l'agenzia delle Entrate, i «beni finiti» sono quelli (diversi dalle materie prime e semilavorate) che «anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell'intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile» (circolare 1/E/1994). La specifica individualità e funzionalità del bene finito non viene meno, qualora esso concorra a realizzare la costruzione dell'opera. Il «bene finito», infatti, è tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni (risoluzione 22/E/1998).

I nuovi beni finiti

Con la risposta n. 71 l'agenzia delle Entrate ha chiarito che possono considerarsi «beni finiti», anche le seguenti tipologie di beni:

- le ringhiere per i balconi, complete di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissaggio, corrimano, ecc.);

- le recinzioni e, in particolare, della ringhiera per la recinzione completa di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissaggio, corrimano ecc.);

- le tettoie per balconi e le terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell'edificio.

Ciò a patto che mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, siano sostituibili in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto.

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