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Patto con l’impresa per eludere la parziarietà

Un condominio stipula un contratto d'appalto con un'impresa edile. L'amministratore non fornisce l'elenco dei morosi e il creditore, prima di intraprendere l'azione per ottenere il provvedimento contro l'amministratore per la comunicazione dei dati dei condomini morosi, agisce nei confronti del condominio per munirsi di un titolo esecutivo. Dopo la concessione del decreto ingiuntivo, il creditore notifica il decreto al condominio che propone opposizione sul presupposto che il creditore avrebbe violato il patto contrattuale con il quale si era obbligato ad agire direttamente nei confronti dei condomini morosi. Che possibilità ha l'opponente di veder accolta la sua opposizione?

di Rffaele Cusmai

La domanda

Un condominio stipula un contratto d'appalto con un'impresa edile. L'amministratore non fornisce l'elenco dei morosi e il creditore, prima di intraprendere l'azione per ottenere il provvedimento contro l'amministratore per la comunicazione dei dati dei condomini morosi, agisce nei confronti del condominio per munirsi di un titolo esecutivo. Dopo la concessione del decreto ingiuntivo, il creditore notifica il decreto al condominio che propone opposizione sul presupposto che il creditore avrebbe violato il patto contrattuale con il quale si era obbligato ad agire direttamente nei confronti dei condomini morosi. Che possibilità ha l'opponente di veder accolta la sua opposizione?

A cura di Smart24 Condominio

Ai sensi dell'art. 633 c.p.c., l'emissione del decreto ingiuntivo è sottoposta a speciali condizioni di ammissibilità ed è finalizzata alla rapida formazione di un titolo esecutivo, con la possibilità che la pretesa creditoria fatta valere suo tramite non venga contestata dal debitore. Pertanto, il credito oggetto del ricorso dovrà avere necessariamente ad oggetto il pagamento di una somma liquida di denaro, intesa come oggettivamente ed agevolmente determinabile, a fondamento del quale venga fornita una prova scritta. Di contro, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., con l'opposizione si introduce un giudizio ordinario, destinato a concludersi con una sentenza che direttamente (in caso di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione) o indirettamente (in caso di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto ingiuntivo) detterà il regolamento sostanziale della res controversa. Con l'opposizione, il debitore dovrà, quindi, contestare le condizioni di ammissibilità del decreto ormai emesso. Pertanto, nel corso del giudizio di opposizione, il Giudice adito dovrà valutare la valenza del suddetto patto contrattuale, fermo restando che, da una parte non può inficiare nessuna delle condizioni di ammissibilità del decreto, dall'altra, ai sensi dell'art. 2740 c.c., non sono ammesse limitazioni alla responsabilità patrimoniale, se non nei casi stabiliti dalla legge.

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