Condominio

La lite in condominio non sempre dà vita a una minaccia

Anche in un contesto conflittuale bisogna valutare l’intento dell’autore, che può essere anche solo scherzoso

di Annarita D’Ambrosio

Il dissidio tra condomini non sempre configura una lite violenta tale da tradursi in atteggiamenti minatori penalmente rilevanti. E’ l’opinione espressa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6756 emessa il 20 febbraio 2020.

La fattispecie in esame
Alla Suprema Corte si era rivolto il condomino di uno stabile in Sicilia , condannato in primo e secondo grado per aver inviato una busta intestata contenente una scritta ritenuta dai giudici minacciosa nei confronti di un altro condomino, ex maresciallo della Finanza. La busta che aveva come mittente una associazione religiosa, conteneva questa scritta “prega perchè solo la Madonna ti può salvare U maresciallo” ed era stata inviata in due diverse occasioni al condomino, ex maresciallo appunto.

Le motivazioni del ricorrente
A sua difesa il condomino, reale mittente, adduceva due motivi: la mancata assunzione di una prova decisiva, motivo ritenuto inammissibile dalla Corte che ricordava invece che «la rinnovazione istrutturia ha carattere eccezionale fondato sulla presunzione che l’indagine sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicchè il potere del giudice è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro questa presunzione, di non essere in grado di dedicere allo stato degli atti ( Cassazione Sezioni unite n.12602 del 17/12/2015; Cassazione, Sezione 1, n.3972 del 2014 ).

La Corte riconosce il carattere canzonatorio
Fondato invece è stato ritenuto il secondo motivo ovvero la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento di atti e fatti. A detta del ricorrente si trattava, con evidenza, di semplici “sberleffi” rivolti all’ex maresciallo, soggetto in grado di riconoscere la natura scherzosa, piuttosto che intimidatoria, delle frasi.

Non c’era limitazione della libertà psichica
A detta della Corte, i giudici di primo e secondo grado, avevano «omesso del tutto il contesto in cui si colloca la consegna delle buste. La costante giuruisprudenza è nel senso di ritenere elemento essenziale per la configurabilità della minaccia, la limitazione della libertà psichica del soggetto passivo attuata attraverso la prospettazione di un male potenzialmente idoneo ad incidere sulla sua libertà morale (Cassazione n.21684 del 12/02/2019, Cassazione n.44128 del 03/05/2016; Cassazione n.6528 del 02/12/2008)

I fatti in sostanza « si collocano in una situazione pur conflittuale dovuta a rapporti condominiali, che tuttavia non risultano seguiti da alcuna condotta attuata concretamente ai danni della parte lesa, restando privi di ogni ulteriore progressione dell’azione intimidatrice». Le frasi - si sottolinea - fanno riferimento genericamente ad una conseguenza negativa, ma non indicano alla persona offesa l’atteggiamento da adottare per evitarla, nè esplicitano il male minacciato.

Per la Corte infine anche la modalità di recapito delle buste non evidenzia un intento intimidatorio, pertanto si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza d’appello, ritenuto che il fatto non sussiste.

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