Condominio

Decreto ingiuntivo nullo se l’opposizione si fonda su una clausola compromissoria

La valutazione riguardante la sottoponibilità di una controversia all'arbitrato attiene alla competenza del giudice a cui si è rivolta la domanda giudiziale

di Luana Tagliolini

Il principio è stato applicato dal Tribunale di Lecce innanzi al quale veniva proposta, da un condominio, opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in relazione al corrispettivo preteso dall'opposta impresa per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione (Tribunale di Lecce, sentenza n. 399 del 6/02/2019).

La fattispecie in esame
Tra i motivi di opposizione, il Condominio eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza del giudice considerando la presenza, nel contratto di appalto, di una clausola arbitrale che rimetteva agli arbitri qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del contratto di appalto.

L'impresa, invece, sosteneva l'inapplicabilità della clausola in ragione dell'accettazione delle opere eseguite da parte del committente e della decadenza dell'appaltatore dalla garanzia per i vizi dell'opera.

La pronuncia
Il Tribunale osservava come la valutazione riguardante la sottoponibilità di una controversia all'arbitrato rituale, caratterizzato dalla natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, attenga alla competenza del giudice a cui si è rivolta la domanda giudiziale.

Precisato ciò, lo stesso giudice ha ritenuto che, riguardo all'emissione del decreto ingiuntivo, la presenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo poiché la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di questi provvedimenti. Tuttavia, qualora si interponga l'opposizione fondata sull'esistenza di questa clausola, è inevitabile la devoluzione della controversia alla cognizione degli arbitri con conseguente dichiarazione di nullità del decreto opposto.

Per quantoriguarda, poi, il merito della contestazione, riguardante cioè i pagamenti ancora dovuti e i vizi riscontrati per incompletezza delle opere da realizzare e nella realizzazione di alcune non a regola d'arte, il tribunale non aderisce alla prospettazione della ditta opposta per la quale questa clausola non si applicherebbe alle controversie relative al pagamento del corrispettivo del contratto in ragione dell'accettazione delle opere eseguite.

Per il tribunale, infatti, la fondatezza della richiesta di pagamento del corrispettivo ricade tra le controversie sottoposte all'intervento degli arbitri in omaggio all'orientamento della giurisprudenza di legittimità per la quale «la clausola compromissoria, in mancanza di volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi causa giustificativa nel contratto contenente questa clausola» (Cassazione, sentenza n. 3797/2019). Perciò, il tribunale, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava nullo il decreto ingiuntivo opposto e ne disponeva la revoca.

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