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Il condomino può essere considerato terzo?

Ho sempre saputo che il condominio è un ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, tanto è vero che per le obbligazioni contratte dal condominio nei confronti dei terzi rispondono, ai sensi dell'articolo 63 delleDisposizionidi attuazione del Codice civile, i singoli condòmini prima in via parziaria e poi eventualmente in via solidale. Adesso leggo una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 12715 del 14 maggio 2019 Sezione III) che stabilisce che può essere intrapreso un pignoramento presso terzi nei confronti di un condomino per l'obbligo a pagare gli oneri condominiali nei confronti del Condominio. Quindi il condomino può essere considerato terzo?

di Raffaele Cusmai

La domanda

Ho sempre saputo che il condominio è un ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, tanto è vero che per le obbligazioni contratte dal condominio nei confronti dei terzi rispondono, ai sensi dell'articolo 63 delleDisposizionidi attuazione del Codice civile, i singoli condòmini prima in via parziaria e poi eventualmente in via solidale. Adesso leggo una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 12715 del 14 maggio 2019 Sezione III) che stabilisce che può essere intrapreso un pignoramento presso terzi nei confronti di un condomino per l'obbligo a pagare gli oneri condominiali nei confronti del Condominio. Quindi il condomino può essere considerato terzo?

A cura di Smart24 Condominio

La Sentenza della Suprema Corte in oggetto trae origine dal ricorso presentato dall'amministratore di un condominio avverso le sentenze di primo e secondo grado, di rigetto dell'opposizione all'esecuzione ivi proposta dal creditore del condominio che, avendo conseguito un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, aveva proceduto all'espropriazione dei crediti del condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti.

A sostegno della motivazione addotta, la Suprema Corte esamina lo stesso art. 63 Disp. att. c.c., il quale, nell'ammettere che l'amministratore di condominio possa ottenere un decreto ingiuntivo, in favore del condominio e contro il singolo condomino, per il pagamento degli oneri condominiali, consente di configurare – sul piano sostanziale – un rapporto obbligatorio fra il condominio ed i singoli condomini.

Pertanto, può dirsi rispettato il principio di ambulatorietà delle spese condominiali qualora, fermo che l'azione di esecuzione forzata può avvenire direttamente contro il condominio, si rispetti il principio per cui, contro il singolo condomino, l'esecuzione non possa avere luogo per l'intero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al condominio stesso.

Inoltre, non essendo presente nell'ordinamento una norma che lo vieti espressamente può dirsi consentito che, laddove esista altresì un titolo esecutivo in favore di un terzo e contro lo stesso condominio, anche lo stesso credito vantato dal condominio nei confronti del singolo condomino può essere certamente oggetto di esecuzione forzata da parte del terzo creditore, concordemente al dettato degli artt. 2740 e 2910 c.c..

Sul punto, infatti, ritenendo la questione in decisione di particolare importanza, la Suprema Corte ha pronunciato d'ufficio, ai sensi dell'art. 363, co. 3, c.p.c., il seguente principio di diritto: «Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, in tal caso nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss.» (Cass. civ., sez. III, 14/05/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 14/05/2019), n.12715).

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