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Copie della documentazione chieste dopo la vendita dell’appartamento

È possibile per un ex condomino visionare e richiedere all’amministratore la copia del rendiconto consuntivo con riparto e di tutta la documentazione giustificativa relativa ad una gestione in cui lo stesso al momento della chiusura ha già venduto l'appartamento?

di Raffaele Cusmai

La domanda

È possibile per un ex condomino visionare e richiedere all’amministratore la copia del rendiconto consuntivo con riparto e di tutta la documentazione giustificativa relativa ad una gestione in cui lo stesso al momento della chiusura ha già venduto l'appartamento?

A cura di Smart24 Condominio

Gli artt. 1129, 1130 e 1130-bis c.c., come novellati dalla L. n. 220/2012 che ha, fra le altre, la ratio di assicurare maggiore trasparenza alla gestione contabile dell'amministratore, hanno previsto, in capo ai condomini ed ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari, un generale diritto di accesso ai documenti afferenti la gestione condominiale, da esercitarsi in qualsiasi momento ed a cui l'amministratore deve rispondere tempestivamente (Cass. civ. sez. II, 16.08.2000, n. 10815).
Posto che i rapporti tra amministratore e condominio, come chiarito da pacifica e risalente giurisprudenza, sono regolati dal contratto di mandato ex artt. 1703 ss. c.c., in quanto rileva “l'espletamento dell'attività giuridica nell'interesse di un soggetto differente da quello che ne risulta diretto autore”, l'obbligo di rendiconto permane in capo al mandatario (rectius l'amministratore), ex art. 1713 c.c., anche in caso di estinzione del mandato (Cass. civ. Sez. II, 10.06.2003, n. 9262).
Pertanto, il soggetto, ormai terzo, avrà il diritto di visionare i soli documenti afferenti al periodo in cui rivestiva la qualità di condomino e di estrarne copia, “senza la necessità di specificare la ragione […] sempre che l'esercizio di tale potere non intralci l'attività amministrativa e non sia contrario ai principi di correttezza, ed i relativi costi siano assunti dai condomini istanti” (Cass. civ. Sez. II, 29.11.2001, n. 15159).
Resta fermo che, avendo l'art. 63, co. 3, disp. att. c.c., stabilito il principio c.d. di “ambulatorietà passiva delle obbligazioni condominiali”, secondo il quale il nuovo proprietario è obbligato solidalmente (art.1292 ss. c.c.) con il suo dante causa, al pagamento delle spese relative all'anno in corso e a quello precedente, l'ex condomino potrà esercitare il proprio diritto di accesso anche in relazione ai documenti afferenti i suddetti periodi.

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