Condominio

I MERCOLEDÌ DELLA PRIVACY: l’amministratore e la protezione dei dati

L’Amministratore deve garantire la tutela del diritto del singolo condomino

di Carlo Pikler - Responsabile Centro Studi Privacy and Legal Advice

Il concetto attuale di privacy nel tempo si è evoluto e adattato al progresso tecnologico. Di pari passo c’è stata una evoluzione da un punto di vista giuridico, che porta al cambio di mentalità richiesto dalla normativa attuale.

Definizione del diritto alla privacy
Il diritto alla “privacy” altrimenti definito “rispetto della vita privata” è stato enunciato istituzionalmente per la prima volta nei Trattati internazionali sui diritti umani del secondo dopoguerra, quali il Patto internazionale dell'ONU sui diritti civili e politici (Art. 17) e la Convenzione europea sui diritti umani (Art. 8), che è volta a tutelare in primis la vita privata del singolo dalle illecite interferenze dello Stato e che recita: “Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.”

Tuttavia, questo diritto è stato anche interpretato dalla Corte Europea sui Diritti dell'Uomo come richiesta allo Stato di protezione dei singoli contro la pubblicazione di fotografie scattate da soggetti privati senza il consenso dell'interessato e in un contesto privato, nonché contro le intercettazioni delle comunicazioni, in assenza di una base giuridica, da parte dei datori di lavoro.

Il diritto alla protezione dei dati persionali
L'art. 8 in questione è stato di recente sempre più interpretato e applicato per proteggere i singoli nei loro dati personali in relazione ai vari passaggi che riguardano il trattamento dei dati: dalla raccolta, all'utilizzo e alla conservazione degli stessi. Nonostante questa norma e le interpretazioni sempre più estensive della stessa, negli anni ‘70 e '80 non era chiaro fino a che punto ci si potesse appellare al diritto alla vita privata nelle relazioni fra persone fisiche e fra queste ultime e le persone giuridiche di natura privatistica. I singoli, quindi, non potevano certo far discendere dalle due normative in questione un diritto di azione diretta contro altri singoli, potendosi al massimo configurare gli estremi atti ad intentare un'azione legale contro lo Stato o l'Organo di stato che non ha saputo proteggere l'individuo dall'azione fraudolenta dell'altro privato o della persona giuridica, ai sensi delle leggi nazionali.

In questo contesto, in tempi più recenti, è stato riconosciuto quale diritto separato e distinto il cosiddetto «diritto alla protezione dei dati personali». Questo nuovo diritto deve sempre, naturalmente, essere inquadrato e letto nelle sue relazioni e nella sua complementarietà con i diritti tradizionali: la protezione dei dati mira a garantire la piena ed efficace applicazione dei diritti tradizionali nel (relativamente) «nuovo contesto digitale» (Garante Privacy, Manuale Rpd – luglio 2019).

La storia
Solo a partire dagli anni '60 è emersa la necessità di proteggere i diritti umani e le libertà nei regimi democratici in relazione al trattamento automatizzato dei dati personali, in concomitanza all'uso dei computer a fini gestionali, sia nel settore pubblico che in quello privato. Nacque così il termine “protezione dei dati” (in tedesco: Datenschutz), che deriva dal nome della prima legge in materia, risalente al 1970, la Datenschutzgesetz del Land tedesco dell'Assia, ed esprimeva il concetto della «protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali».

I casi concreti
Il fenomeno assunse una rilevanza maggiore quando la problematica venne raccolta dai media, con i primi scandali che avvennero nella metà degli anni 70. Così in Francia, già nel 1974, vi fu una fuga di notizie quando il governo ha ideato una banca dati a livello nazionale con un unico identificativo personale assegnato a ciascun cittadino residente in Francia. In Germania, vi fu una generale opposizione alla proposta di censimento nazionale del 1983, che avvenne in un clima politico di grande tensione. I dibattiti che l'opinione pubblica aprì in quegli anni e su queste problematiche “scottanti”, furono alimentati non soltanto dal rischio di violazione della privacy per l'utilizzo delle nuove tecnologie, ma anche dal timore delle conseguenze di un uso erroneo dei dati. Questo fenomeno portò alla richiesta di una normativa di diritto positivo che avesse come obiettivo quello della «protezione dei dati» o della cosiddetta «informatica e libertà».

Solo negli anni 80, tutti gli stati europei concordano nel sostenere che la protezione dei dati è finalizzata a salvaguardare un equo e ragionevole equilibrio fra gli interessi dei singoli e quelli della comunità, analizzando il cosiddetto «contemperamento degli interessi».

Le normative europee
Da allora ad oggi, sempre più la normativa europea sovranazionale e, le varie leggi nazionali, hanno legiferato ponendo l'accento sulla responsabilizzazione del titolare del trattamento dati, che è chiamato ad operare secondo il «principio di accountability» - la capacità di un sistema di identificare un singolo utente - colonna portante del RegolamentoUe 16/679. Secondo questa nuova impostazione normativa, il titolare del trattamento è anche l'interprete che dovrà valutare e giustificare i trattamenti in relazione alle finalità perseguite, dimostrando di aver fin dall'origine esaminato i vari interessi contrapposti e la validità ed efficacia delle misure tecniche ed organizzative poste a protezione del dato personale.

Questo processo non esime l'amministratore di condominio, il quale dovrà sempre tener presente che delle valutazioni effettuate e delle misure protettive adottate, dovrà fornirsi evidenza documentale in caso di richiesta da parte di interessati o di organi ispettivi.

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