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Chi gode della servitù di passaggio dal cortile non deve pagare per la facciata

Abito in un condominio sul quale grava una servitù di passaggio per una casa privata edificata dietro l’edificio. Per accedere alla loro palazzina i proprietari devono attraversare il nostro cortile. Pagano regolarmente le spese di manutenzione e pulizia di cancelli e cortile. Ora dobbiamo rifare la facciata del condominio. Devono partecipare anche loro?

di Raffaele Cusmai

La domanda


Abito in un condominio sul quale grava una servitù di passaggio per una casa privata edificata dietro l’edificio. Per accedere alla loro palazzina i proprietari devono attraversare il nostro cortile. Pagano regolarmente le spese di manutenzione e pulizia di cancelli e cortile. Ora dobbiamo rifare la facciata del condominio. Devono partecipare anche loro?

A cura di Smart24 Condominio

A completamento dell'art. 1064 c.c., il quale definisce l'estensione del diritto di servitù “a tutto ciò che è necessario per usarne”, il successivo art. 1069, co. 3, c.c. stabilisce l'obbligo del proprietario del fondo dominante di contribuire alle spese di manutenzione del fondo servente, in misura proporzionale all'uso, ed “è applicabile anche nel caso, da essa non specificamente contemplato, in cui sia stato il proprietario del fondo servente ad eseguire su quest'ultimo, sia pure nel proprio interesse, opere necessarie alla conservazione della servitù” (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 15/03/2017, n. 6653).
In particolare, la Suprema Corte è giunta a tale arresto valutando tale norma come un'estensione del principio affermato dall'art. 1030 c.c., nel senso che non soltanto il contenuto della servitù non può consistere in un'attività a carico del proprietario del fondo servente, ma quest'ultimo, ove non diversamente stabilito dal titolo o dalla legge, non è neppure tenuto all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per l'esercizio della servitù.
Pertanto, considerata la natura della servitù di passaggio, mentre appare pacifico che il proprietario del fondo dominante partecipi alle spese di manutenzione e pulizia dei cancelli e del cortile condominiale, in misura proporzionale all'uso, non sembra opportuno ritenere che questo debba partecipare alle spese di manutenzione della facciata condominiale, non avendo questa alcun collegamento funzionale con la conservazione della servitù.
Tale spesa, quindi, andrà ripartita fra i soli condomini ai sensi dell'art. 1123 c.c., ovvero in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

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