Condominio

Liti di condominio, stalking aggravato da «futili motivi»

La spinta al reato è causata da uno stimolo esterno di tale lievità, banalità e sproporzione da apparire il pretesto per un impulso violento

di Giulio Benedetti

Il reato di stalking (articolo 612 bis del Codice penale) è molto diffuso nel condominio e consiste nelle condotte reiterate minacciose che cagionano nella persona offesa un grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità e dei famigliari, di intensità tale da fargli cambiare il tenore e le abitudini di vita.

Faida condominiale
La Corte di Cassazione (sentenza 2726/2019) ha esaminato il caso di una faida condominiale incorsa tra due famiglie in cui un componente della prima famiglia era stato condannato per il reato di cui all’ articolo 612 bis del Codice penale, per lesioni aggravate e per percosse, mentre gli altri due erano condannati per lesioni aggravate.

La Corte dichiarava inammissibile il ricorso e condannava i tre ricorrenti a pagare ciascuno tremila euro alla cassa delle ammende. In particolare un ricorrente si lamentava di essere stati condannato per il reato di stalking , nonostante fosse stato, a sua volta, aggredito dalle persone offese. E affermava l’insussistenza del reato perché vi era stato uno sbilanciamento tra le parti e perché la motivazione della sentenza di condanna si basava solo sulle dichiarazioni delle persone offese. Inoltre la reciproca aggressione avvenuta tra le parti escludeva la sussistenza delle aggravanti dei futili motivi , poiché la reciprocità della contesa rendeva la condotta dei ricorrenti non sintomo di una gratuita aggressione criminale.

Le attenuanti negate
Infine, i ricorrenti chiedevano che fossero loro concesse le attenuanti generiche per la natura condominiale del conflitto, che ne attenuava la gravità.

La Corte di Cassazione rigettava tutti i motivi di ricorso in quanto osservava che la sussistenza del reato, di cui all’articolo 612 bis del codice penale, non è esclusa dalle condotte aggressive delle persone offese.

Il giudice non ha accertato una condotta aggressiva da parte delle persone offese, che non è stata dimostrata dalle denunce querele e dai certificati medici prodotti dai ricorrenti , in quanto detto materiale non era stato esaminato nel dibattimento, per dimostrare lo stalking a parti invertite.

La Corte di Cassazione sosteneva che la condotta dei ricorrenti fosse stata del tutto sproporzionata rispetto a quella delle persone offese. Pertanto nel caso trattato i ricorrenti avevano commesso i reati per futili motivi, in quanto la loro determinazione criminosa è stata cagionata da uno stimolo esterno di tale lievità, banalità e sproporzione , rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune sentire, un pretesto per nascondere, in realtà, lo sfogo di un impulso violento.

Infine la Corte di Cassazione condivideva la motivazione del Tribunale che negava la concessione delle attenuanti generiche, perché non le riteneva sussistenti, nonostante l’incensuratezza dei ricorrenti, in quanto la natura condominiale della contesa non rendeva meno grave il reato che cagionava aggressioni gravi alle persone.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©