Condominio

Si possono stendere i panni sui balconi ma a precise condizioni

Bisognerà valutare caso per caso il tipo di danno arrecato

di Anna Nicola

Spesso ci si domanda se certi panni stesi su un balcone di condominio che vediamo mentre passiamo per la strada siano leciti. La risposta a questo interrogativo è variegata.

Il gocciolio

In primo luogo, non sussiste alcun titolo che si esprima in termine di servitù del “gocciolio”. E infatti la Suprema Corte (sentenza 7576/2007 ) aveva osservato che la biancheria può essere stesa solo negli spazi condominiali, purchè non vi sia il cosiddetto “gocciolio” (si veda anche il Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio del 9 gennaio 2018 e del 5 aprile 2018 ).

Ci si può porre il dubbio che queste fattispecie rientrino nella casistica delle immissioni prevista dall'articolo 844 Codice civile. Ed infatti questa disposizione prevede che «il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di calore, le esalazioni e i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino…». Il Supremo Collegio con la decisione n. 14547/2012 , ha evidenziato che, quando un condomino agisce in giudizio per far rimuovere gli stenditoi dai balconi sopra il proprio terrazzo e farne cessare il relativo gocciolio, esercita un'azione per eliminrae la «servitù» di sgocciolio.

Il reato di molestia

Così ancora si può ipotizzare il reato di molestia, come affermato dal Tribunale di Bari con la sentenza del 3 ottobre 2017 secondo la quale integra questa fattispecie di reato il comportamento del condomino che costringe il proprietario del balcone o del terrazzo sottostante a subire continuamente lo sciorino dei panni intrisi d'acqua, si tratta, infatti, di una condotta valida a disturbare la quiete e ad ingenerare stati nervosi nel vicino di casa.

La condotta in esame - stendere panni gocciolanti - può qualificarsi come reato ex art. 674 Codice penale ai sensi del quale «Chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro». Per qualificarlo in termini penali l'atteggiamento deve essere continuativo e reiterato.

Il danno al decoro architettonico

La conclusione che si può raggiungere è che si possono stendere i panni avendo l'accortezza di averli ben strizzati prima, così da non creare gocciolamento. Inoltre si rende necessario operare in un ambito che non leda il decoro architettonico, quindi ad esempio in cortile, non sulla facciata principale del palazzo ma magari sul fronte laterale o interno

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