Condominio

La porta blindata e il danno al «decoro architettonico» dell’edificio

Bisognerà valutare caso per caso

di Anna Nicola


Se un condomino intende cambiare la porta di ingresso del proprio alloggio installando una porta blindata, a cosa va incontro? Ci si può domandare se questo impatti sul decoro architettonico dell'edificio. Su questo vige il principio secondo cui nessun condomino può alterare il decoro architettonico del palazzo salvo che non vi sia il concorso della volontà di tutti gli altri comproprietari. La regola ha validità normativa quando occorra una deliberazione assembleare (articolo 1120 Codice civile); se si qualifichi come opera del singolo condomino su una delle parti comuni (articolo 1102 Codice civile); ovvero se si configuri quale opera su parti di proprietà esclusiva (articolo 1122 Codice civile).

Il divieto può essere anche sancito dal regolamento del condominio: se vi è una clausola del genere, si può affermare che non si possa eseguire un certo intervento anche se si tratti di modifica non vietata dal Codice.

Cosa si intende per decoro architettonico

Com'è noto, la definizione di decoro architettonico è molto elastica, dipendendo il più delle volte dal caso concreto. E' noto che con questo termine <<deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità>> (Cassazione, 16 gennaio 2007, n. 851).

Il danno al decoro

La giurisprudenza ante riforma affermava che «il concetto di danno, cui la norma fa riferimento, non va limitato esclusivamente al danno materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o della intrinseca natura della cosa comune, ma esteso anche al danno conseguente alle opere che elidono o riducono apprezzabilmente le utilità ritraibili della cosa comune, anche se di ordine edonistico od estetico» (Cassazione, 27 aprile 1989, n. 1947), per cui ricadono nel divieto tutte quelle modifiche che costituiscono un peggioramento del decoro architettonico del fabbricato. Decoro da correlarsi non soltanto all'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata armonia, ma anche all' aspetto di singoli elementi o di singole parti dell'edificio che abbiano una sostanziale e formale autonomia o siano comunque suscettibili per sé di considerazione autonoma (Cassazione, 24 marzo 2004, n. 5899 e Cassazione, 19 gennaio 2005, n. 1076).

La comunicazione all’amministratore
Il nuovo articolo 1122 del Codice civile richiede che il singolo che intenda eseguire opere nella propria unità abitativa deve darne comunicazione all'amministratore, affinchè questi poi ne riferisca all'assemblea. L'assemblea può vietare le opere su parti di proprietà esclusiva solo se incidono sulle cose comuni e solamente entro questi limiti, salvo opposizione per via giudiziaria del condomino e salvo ogni altra azione giudiziaria utile. Spetta comunque a chi si ritiene danneggiato dalla violazione del decoro dell'edificio dimostrare che essa sia effettivamente avvenuta, dando prova del fatto che l'opera reca un pregiudizio estetico che si traduce in pregiudizio economico (Cassazione, 25 gennaio 2010, n. 1286).

In termini generali, per la sostituzione della porta del singolo condomino si legga la decisione della Cassazione 31 gennaio 2012, n. 1386, che conclude: «…deve rilevarsi che, contrariamente all'assunto del T., la Corte territoriale, dando atto tra l'altro della avvenuta denuncia da parte dell'appellante anche dell'articolo 1122 codice civile., ha ritenuto peraltro che le opere poste in essere dal Dl non avevano comportato alcun pregiudizio per le parti comuni dell'edificio, con un accertamento di fatto sorretto da logica e sufficiente motivazione, come tale incensurabile in questa sede; a) riguardo invero l'articolo 1122 del Codice civile vieta al condomino di eseguire, nel piano o nella porzione di piano di sua proprietà, soltanto quelle opere che elidano o riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune (Cassazione, 28 maggio 2007, n. 12491) o che possano danneggiare le parti comuni dell'edificio o che rechino altrimenti pregiudizio alla proprietà comune (Cassazione, 29 aprile 2005 n. 8883), evenienze nella specie escluse...».

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