Condominio

Gestione calore, il gasolio avanzato rimane al condominio

Il contratto “gestione calore a grado giorno” non prevede un corrispettivo separato e specifico per la fornitura del combustibile

di Cesare Rosselli - A cura di Assoedilizia

Come ci si comporta con l’avanzo di combustibile a fine gestione, quando è stato fatto un contratto di «gestione calore»?

La sentenza del Tribunale di Milano 12035/2019 ha affrontato il caso di una società fornitrice che aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di una sua fattura emessa per un certo quantitativo di litri di gasolio rimasti nel serbatoio condominiale.

Fornitura non fatturabile
Il condominio si era opposto sostenendo che il contratto stipulato con il fornitore poi sostituito non era aveva a oggetto la fornitura di combustibile, ma la «gestione calore a grado giorno» e che, quindi, la fornitura di combustibile non era immediatamente fatturabile nell'ambito del contratto stesso; inoltre aveva sostenuto che la misura del residuo combustibile non era stata determinata in contraddittorio e che, comunque, aveva offerto la restituzione dello stesso alla società fornitrice.

In sintesi, l'opposizione era fondata in fatto sulla mancanza di prova della quantità e del prezzo del residuo ed in diritto sull'inesistenza di un'obbligazione contrattuale di pagamento del combustibile.

L’arricchimento indebito
La società fornitrice aveva formulato anche domanda subordinata di «arricchimento senza causa» sostenendo che il condominio avrebbe utilizzato il residuo gasolio nella gestione successiva con altro fornitore.

Vince il condominio
Il Tribunale ha dato ragione al condominio: da un lato, infatti, il contratto “gestione calore a grado giorno” non prevedeva e in genere non prevede un corrispettivo separato e specifico per la fornitura del combustibile ma un meccanismo di calcolo fondato appunto sul grado/giorno ed il suo costo unitario, dall'altro la effettiva quantificazione delle rimanenze di gasolio non era stata fatta in contraddittorio, ma neppure era stata data prova dei calcoli attraverso i quali erano stati determinati i litri rimanenti risultando così del tutto incerte le quantità.

La decisione del Tribunale, a fronte di pretese analoghe (e frequenti) dei fornitori condominiali, spesso ingiustificate o comunque indimostrate, mostra quindi un strada di tutela per i condomini.

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