Condominio

Per il mandato dell’amministratore oltre il biennio serve il voto

di Rosario Dolce

Si arricchisce il dibattito sulla durata del mandato dell'amministratore, di cui al comma 10 dell'articolo 1129 Codice civile. Il Tribunale di Bologna, in sede di giurisdizione volontaria, ha offerto il proprio convincimento definendo un ricorso per la nomina di un amministratore giudiziario (Decreto del 7 novembre 2019) , ricorso promosso dal presidente di Confabitare.

Le ragioni del ricorso muovevano dal presupposto secondo il quale la durata del mandato dell'amministratore sarebbe annuale, rinnovabile di fatto solamente per l'anno in divenire (1+1 anno).

Conseguentemente, secondo il condòmino ricorrente, la mancata adozione di una decisione in tema di rinnovo dell'incarico da parte delle assemblee ordinarie dei condòmini, tenutesi oltre il biennio anzidetto (per ben quattro tentativi), dovrebbe condurre ad un duplice effetto: da una parte, l'operato dell'amministratore, oltre il citato termine (o meglio, biennio), ricadrebbe nell'ambito del cosiddetto istituto della “p rorogatio”; e, dall'altra parte, determinerebbe il raggiungimento della prova che l'assemblea non sia riuscita a raggiungere una decisione univoca sul punto (da cui l'intervento sostitutivo del giudice, in sede di giurisdizione volontaria).

Il giudice felsineo ha fatto propria tale tesi e, pertanto, ha disposto la nomina dell'amministratore giudiziario in sostituzione di quello che era rimasto in “prorogatio“.

La decisione contraria di Palermo
Per completezza argomentava va evidenziato che pochi mesi or sono, in punto, si era pronunciata anche la Corte di Appello di Palermo (Decreto del 16 maggio 2019), la quale - sempre in sede di giurisdizione volontaria - aveva, diversamente, statuito che il mandato dell'amministratore potesse configurarsi temporalmente senza termine (praticamente eterno, a meno di un esplicito voto contrario o della nomina di un nuovo amministratore).

Diversità solo apparente
In realtà, leggendo attentamente entrambi i provvedimenti, vi sarebbe, tra gli stessi, solo una più che apparente contraddizione: la diversa conclusione raggiunta dai due giudici potrebbe essere condizionata dall'esame di differenti presupposti di partenza.

Mentre il giudice felsineo ha esaminato un ricorso rassegnato in tema di nomina dell'amministratore giudiziario, indagando sui presupposti occorrenti per consentire un intervento suppletivo onde far fronte alla comprovata inerzia dei privati (cioè dell'assemblea dei condòmini), la corte palermitana aveva valutato le ragioni di un ricorso avente ad oggetto la revoca del mandato dell'amministratore, esaminando l'istituto della prorogatio imperii quale possibile motivo ostativo all'adozione del provvedimento invocato dal ricorrente (negandone, a tal fine, il rilievo e precisando, in luogo di esso, che la mancata conferma di fatto del mandato potrebbe già desumersi dalla convocazione di un'assemblea dei condòmini per discutere e deliberare in tema di conferma del mandato).

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