Condominio

Domani la modifica «condominiale» alla Pdl sulle calamità naturali

Alla Camera l’aggiornamento al testo della proposta di legge che la rende più aderente alla realtà condominiale

di Rosario Dolce

L'attuale esecutivo è impegnato su più fronti per la salvaguardia del patrimonio immobiliare privato: funestato, negli ultimi decenni, da eventi accidentali che ne hanno compromesso, nei territori colpiti dagli eventi, la consistenza e la stessa ricchezza aggiuntiva.
Il bonus facciate si pone all'interno di questo solco.
Le agevolazioni fiscali rispondono a tali esigenze.
Ma, evidentemente, da sole non bastano!

La fiscalità generale non è in grado - né, diversamente, potrebbe per vincoli e impegni di bilancio sempre più stringenti - di garantire la ricostruzione degli immobili “privai” compromessi da un evento calamitoso.

Il patrimonio immobiliare di natura privata va, dunque, sostenuto e supportato anche attraverso mezzi di tutela diretti.
Cosa fare? Come fare? Quali scegliere?

Si è tentato di fornire risposta a tali domande elaborando la proposta di legge denominata «Istituzione del programma nazionale per la copertura assicurativa dei danni da calamità naturali ad edifici privati» su iniziativa del deputato Michela Rostan.

Prevenire
La parola d'ordine è “prevenzione”, attraverso l'ausilio del nostro sistema assicurativo.
La ratio del provvedimento contestualizza quanto di buono è stato già fatto in altre realtà territoriali, funestate come la nostra da tali eventi catastrafoli, quali quella americana e giapponese, su tutte.

La Pdl “Rostan” nasce, dunque, dalla ritrovata sinergia tra il mondo pubblico e quello delle assicurazioni private.Il testo, con i dovuti distinguo di sorta, propone alchimie simili a quelle che garantiscono il funzionamento del sistema della Responsabilità civile Automobilistica (Rca).

Il fondo misto
Il provvedimento prevede, in primo luogo, la costituzione di un fondo misto, pubblico-privato, quale verrà , rimesso alla gestione della Consap; per garantire la ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi catastrofali.

Il fondo verrà inizialmente dotato della somma di 200 milioni di euro da parte dello Stato; in seguito, sarà alimentato dalle imprese assicurative che immetteranno il 5% delle somme incassate per il premio «puro» dai privati.

Premi assicurativi
I premi assicurativi, funzionali all'approvvigionamento del fondo, saranno imponibile integralmente detraibile dalla dichiarazione dei redditi del contribuente (proprietario della unità immobiliare); potranno essere da questi compensati con debiti di natura fiscale di qualsiasi tipo e sconteranno un'imposta assicurativa agevolata.

La garanzia assicurativa, a discrezione delle imprese di assicurazione, potrà prevedere una franchigia o uno scoperto per i danni di lieve entità, che rimarrà a carico degli assicurati.
Tale meccanismo, oltre a mitigare i costi delle coperture, avrà il vantaggio di responsabilizzare l'assicurato nella prevenzione e nel contenimento dei danni.

Valore a nuovo
La formula assicurativa da utilizzare per gli immobili da assicurare sarà quella del “valore a nuovo”, onde garantire l'intero importo necessario alla ricostruzione dell'immobile, con l'applicazione delle tabelle dei valori di ricostruzione elaborate dal comitato tecnico.

Tecniche di liquidazione danno
In caso di sinistro, la valutazione del danno sarà esperita direttamente da periti iscritti ad un ruolo speciale per i danni catastrofali tenuto dal Consap che, attraverso un idoneo sistema informatico, garantiranno ai cittadini un tempestivo intervento e la congruità della valutazione del danno per il suo successivo risarcimento, contenendo i costi e accelerando il processo di liquidazione.

Il condominio
Anche il mondo condominiale ruota intorno quest'asse e ne risulta pieno protagonista. In ambito condominiale la“catastrofale” potrebbe essere configurata quale ramo speciale della più generale “Polizza Globale Fabbricati”. E dopodomani, mercoledì 15 gennaio, verrà presentata alla Camera la modifica al testo iniziale della Pdl che consente di effettuare la delibera di approvazione della polizza con strumenti precisi e non suscettibili di confusione giuridica.

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