Detrazione per gli infissi, il limite è per fabbricato o per unità accatastata?
A cura di Smart24 - Condominio
Per i titolari di reddito d'impresa (ditte individuali, società di persone o di capitali), la detrazione del 65%-50% per interventi di risparmio energetico (sostituzione degli infissi, nel caso di specie) spetta solo se gli interventi di riqualificazione energetica sono eseguiti su fabbricati strumentali (per natura o destinazione) utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale (art. 1, comma 67, legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019). Sono, pertanto, esclusi gli immobili locati a terzi e gli altri immobili posseduti da imprese o società.
In merito si segnala, tuttavia, che la Cassazione (sent. 23.7.2019, n. 19815) ha ammesso, di recente, l'ecobonus per un intervento di riqualificazione energetica eseguito da una società di gestione immobiliare su un edificio concesso in locazione.
In sostanza, secondo la Cassazione, l'intera disciplina agevolativa non contiene alcuna limitazione, «né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus a persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, titolari di reddito d'impresa, incluse ovviamente le società), alla generalizzata operatività della detrazione d'imposta».
Non c'è alcuna limitazione, invece, nell'ipotesi in cui i fabbricati siano locatida unapersona fisica non esercente attività commerciale: in questo caso la detrazione opera senza problemi.
Tutto ciò premesso, in ogni caso, in attesa del cambio di orientamento dell'Agenzia delle Entrate, il limite è per ciascuna unità immobiliare distintamente accatastata.
Nel caso di specie, pur in presenza di un unico accatastamento, il limite dovrebbe essere autonomo per ciascuno dei fabbricati. Prevale, infatti, la separazione fisica dei fabbricati.