Condominio

Competenze del Giudice di Pace, inderogabile il limite dei 5 mila euro

di Rosario Dolce

La Corte di Cassazione, interpellata in sede di regolamento di competenza, con l'Ordinanza numero 27731 del 2019 ritorna sui rapporti tra Ufficio del Giudice di Pace e Tribunale, in tema di ripartizione delle relative competenze.

L'argomento è di stretta attualità, visto che la legge delega 57/2016 «riforma della giustizia» dedicata alla magistratura onoraria: all'articolo 27 specifica molto chiaramente che tutta la materia condominiale - cioè tutto il contenzioso sulle materie di cui al libro III, titolo VII, capo II del Codice civile, articoli da 1117 a 1139, e agli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l'attuazione -, diventerà di competenza dei magistrati «non togati», ma solo a partire dal 31.10.2025 (cfr Decreto legislativo n. 116/2017).

Competenza per materia
Attualmente, l'Ufficio del giudice di Pace è competente, in base alla materia, nelle cause relative alla (i) misura ed alle (ii) modalità d'uso dei servizi di condominio di case (articolo 7, comma II, nr 2 codice procedura civile).

Quest'ultime sono le cause riguardanti limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate; mentre le prime sono cause relative alla misura dei servizi condominiali, per cui tali controversie sono quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini.

In tal caso, la competenza ordinaria dell'Ufficio del Giudice di Pace sussiste qualora al condòmino non derivi una limitazione qualitativa del suo diritto, ma la negazione in radice di esso, come, ad esempio, per la domanda diretta alla declaratoria di inibizione al parcheggio dell'autovettura nel cortile comune (Cassazione civile, Ordinanza 15-4-2002 n. 5448, 22 maggio 2000 n. 6642, 13 ottobre 1997 n. 9946, 28 settembre 1994 n. 7888).

Competenza per valore
Il giudice di Pace conosce le cause di natura condominiale anche e soprattutto con riguardo alla propria competenza per valore.

Al fine il primo comma dell'art. 7 del codice di procedura civile stabilisce che «il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice».

L'ufficio giudiziario si occupa, così ad esempio, del recupero dei crediti sulle morosità condominiali (cfr, articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile) per importi non superiori a cinque mila euro.

Rientrano, pertanto, nel novero della sua competenza i giudizi aventi ad oggetto la valutazione dei titoli giuridici su cui si fonda la pretesa economica esercitata dal Condominio, vale a dire le cause afferenti l'impugnativa della delibera assembleare di cui all'articolo 1137 codice civile (si pensi, alle ipotesi di controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di un condominio).

In questo ultimo caso, ai fini della determinazione della competenza (per valore), se il condominio agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all'importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione, e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea di condominio.

Ne consegue che l'accertamento di un rapporto che costituisce la causa della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e,pertnato, non incide sulla determinazione del valore della causa (tra le tante, Corte di Cassazione, VI^-2 Sez. Civ. Ordinanza n. 21227 del 28 agosto 2018).

Opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale
Ciò premesso, il caso trattato dalla recente Ordinanza emessa dai giudici di legittimità riguarda un caso pratico di conflitto di competenza tra il Giudice di Pace e Tribunale.

La questione prende spunto dalla domanda riconvenzionale formulata in sede di opposizione ad un decreto ingiuntivo e al conseguente aumento del valore della controversia (che supera l'importo di € 5.000,00), dinanzi al Giudice di Pace.

Anche se il ricorso per regolamento di competenza, formulato d'ufficio dal Tribunale (in cui è stata riassunta la controversia) è stato respinto per ragioni di rito, il provvedimento in esame offre una risposta, richiamando il principio secondo cui:
«Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ. il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.» (tanto in conformità al principio di diritto affermato da dalla Corte con la sentenza n. 272 del 2015).

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