Condominio

Ascensore senza distanze legali, prevale la solidarietà condominiale

di Valeria Sibilio

Può ritenersi legittima un'opera realizzata senza il rispetto delle norme sull'alterazione della destinazione della cosa comune e di osservanza di quelle in tema di distanze? La Cassazione, con la sentenza 30838 del 2019 , ha chiarito che ciò è possibile a patto che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale.

Ascensore senza consenso
La vicenda esaminata ha avuto origine dal ricorso in primo grado di un gruppo di condòmini in relazione all'installazione di un ascensore promossa da un condòmino convenuto, per questo motivo, in giudizio. Il Tribunale accoglieva l'istanza ritenendo che l'installazione dell'opera fosse lesiva dei diritti degli altri condòmini.

Decisione confermata, per inammissibilità, dalla Corte d'Appello per la quale il manufatto violava le distanze legali rispetto ai balconi, oltrepassando i parametri concessi dalla normativa, non limitandosi all'atrio di ingresso di proprietà comune ma sconfinamento nella proprietà esclusiva di altro condomino.

Il ricorso in Cassazione
L'attore convenuto in primo grado proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, lamentando che la Corte territoriale, oltre ad aver applicato, mal interpretandole, normative giuridiche in contrasto con una passata sentenza della Corte costituzionale, non avesse tenuto in considerazione l'esiguità dell'area di proprietà esclusiva occupata e la circostanza che i proprietari di questo spazio avessero concesso l'autorizzazione per la costruzione dell'ascensore.

Ad avviso della ricorrente, la corte distrettuale avrebbe dovuto effettuare una valutazione dell'area sulla quale l'ascensore presumibilmente insisteva.

Due censure esaminate congiuntamente ed accolte dagli ermellini, sovvertendo la decisione della Corte di appello che aveva respinto il gravame ritenendo l'installazione di un ascensore in ambito condominiale,un'opera per la quale operassero le norme in tema di distanze legali che non possono essere lese da delibere anche non adottate all'unanimità.

Per i giudici, una deroga sarebbe stata possibile in assenza di uno spazio di uso comune tra il manufatto da realizzare e i fabbricati non compresi nel condominio.

Impianto funzionale al condominio
Per gli ermellini, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, l'esistenza dell'ascensore poteva senz'altro definirsi funzionale ad assicurare la vivibilità dell'appartamento, tenendo conto, inoltre, del principio di solidarietà condominiale , secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati.

Per la Suprema Corte, inoltre, le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condòmini di un edificio condominiale, purché siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l'applicazione di quest'ultima non sia in contrasto con le prime.

Nell'ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze che, nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e condominio, è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima.

Pertanto, dove il giudice constati il rispetto dei limiti, deve ritenersi legittima l'opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale.

La Cassazione ha, perciò, accolto il ricorso rinviando il giudizio ad una diversa Sezione della Corte di appello di Messina, anche per le spese del giudizio di legittimità.

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