Porte tagliafuoco che portano ai box, come suddividere le spese?
L'art. 1117 c.c., nell'elencare le parti comuni a tutti i condomini, vi include specificamente “le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune” ed anche laddove si ritenga di inserirvi le porte tagliafuoco di accesso a detti locali, per relationem, oltre a quelli espressamente citati, deve essere affermata l'appartenenza del suddetto spazio indistintamente a tutti i condomini (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 04/04/2001, n. 4953, nella quale la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata secondo la quale, in difetto di titolo contrario, deve considerarsi appartenente in comune a tutti i condomini il vano interrato destinato all'accesso ai garages).
Di conseguenza, in mancanza di una deroga approvata con volontà unanime dei condomini, i quali possono convenire diversi criteri di ripartizione delle spese, quelle relative alla manutenzione di detti locali avverrà in accordo con il disposto dell'art. 1123 c.c., proporzionalmente con i millesimi di proprietà di ciascun condomino.
È, tuttavia, opportuno precisare che i presupposti per l'attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l'esistenza e per l'uso, ovvero sono destinati all'uso o al servizio, non di tutto l'edificio, ma di una sola parte, o di alcune parti di esso, ricavandosi dall'art. 1123, comma 3, c.c., che le cose, i servizi, gli impianti, non appartengono necessariamente a tutti i partecipanti (cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent., 24/11/2010, n. 23851).
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