Condominio

Perizia su parti comuni: la ripartizione spese si cambia solo all’unanimità

di Giovanni Iaria

Capita molto spesso che prima di autorizzare di eseguire dei lavori in condominio, l'assemblea decide di incaricare un tecnico per la redazione di una perizia o di fornire indicazioni in merito al tipo e alle modalità dei lavori da effettuare.

Niente deroghe
Come devono essere ripartite le spese per il costo del tecnico? Sulla questione si è pronunciato, di recente, il Tribunale di Roma con la sentenza 17662/2019 (Giudice Maria Grazia Berti), che ha dichiarato la nullità della delibera con la quale l'assemblea condominiale aveva approvato a maggioranza di r ipartire i costi riguardanti la perizia in modo forfettario, affermando che le delibere dell'assemblea condominiale relative alla ripartizione delle spese comuni con le quali si deroga “una tantum” ai criteri legali di ripartizione delle suddette spese, sono nulle se non adottate con il consenso unanime di tutti i condòmini .

Approvazione all’unanimità
Secondo il Tribunale romano la ripartizione delle spese condominiali generali, quale è quella relativa alla consulenza di un tecnico, in mancanza di una diversa convenzione approvata all'unanimità, deve avvenire necessariamente secondo i criteri di proporzionalità indicati dal comma 1 dell'articolo 1123 del Codice civile.

Quindi è alla tabella di proprietà che deve farsi riferimento per la ripartizione di queste spese. Ciò è desumibile, ha continuato il giudice capitolino, dalla lettura sistematica dell'art. 1130 bis del Codice civile, introdotto con la legge di riforma del condominio 220/2012, secondo il quale, nel caso in cui l'assemblea nomini un revisore contabile per la redazione dei bilanci e quindi un perito, le spese per tale incarico vanno ripartite tra i condòmini secondo le tabelle di proprietà.

Eventuali deroghe al criterio legale, ha concluso, poiché incidono su diritti individuali del singolo condòmino attraverso il mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono derivare solo da una convenzione assunta all'unanimità alla quale lo stesso aderisca (Cassazione n. 2415/2018 e Cassazione 19651/2017).

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